HOME › Forum › Proposta di un piano anticorruzione (creativo e partecipato) SETTIMO ANNO › FORMAZIONE E SUPPORTO AL D.E.C.
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Questo argomento contiene 10 risposte, ha 10 partecipanti, ed è stato aggiornato da Diana Crudo 1 anno, 6 mesi fa.
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gennaio 26, 2023 alle 7:02 pm #2608
PROBLEMI
1) Carenza di formazione, riluttanza un po’ radicata all’aggiornamento (anche incolpevole, sistemica e per mancanza di un tempo dedicato) e mancanza di un confronto trasversale fra gli uffici interessati in vario modo dalla materia dei contratti pubblici (struttura che si occupa della selezione del contraente, strutture di destinazione della fornitura di beni e/o servizi etc.).
Una carenza che, di fatto, rende difficile il controllo a più livelli sulla corretta esecuzione del contratto, un controllo che dovrebbe operare da parte di tutto il personale della stazione appaltante e non solo dal Direttore dell’Esecuzione: eventuali inadempienze, infatti, se colte da personale dipendente (formato), potrebbero essere segnalate al competente DEC per avviare i procedimenti più opportuni (contestazioni, invito al corretto adempimento, applicazione di penali etc).
Se tutti i consociati hanno interesse al corretto adempimento di un contratto pubblico ed un dovere quantomeno civico di sorvegliare la cosa pubblica, senz’altro, anche ai sensi dell’art. 54 comma 2 Cost., in capo al dipendente pubblico deve potersi riconoscere un dovere generalizzato di controllo e denuncia delle inadempiente degli operatori economici.2) Soprattutto nei casi in cui i contratti di appalto o concessione hanno importanti dimensioni e volumi d’attività, il DEC solo con molta difficoltà può controllare la corretta esecuzione del contratto (magari eseguito in differenti sedi, come frequente nelle aziende sanitarie locali). Inoltre il DEC, magari dotato di adeguata competenza tecnica (ad esempio in ambito sanitario, rispetto alla fornitura di strumenti o apparecchiature medicali), non ha alcuna competenza in ambito giuridico/amministrativo e questo può creare comprensibili lacune sul controllo del rispetto di tutte le condizioni contrattuali. Un DEC con competenza tecnica specifica potrebbe non cogliere l’importanza dell’adeguamento del canone ISTAT in un affidamento di servizi in concessione oppure la necessità di monitorare il corretto inquadramento e rispetto dei CCNL di settore del personale assunto alle dipendenze di un’aggiudicataria. Inadempienze contrattuali che sommate fra loro fanno conseguire all’operatore economico ricavi indebiti e in ogni caso non dovuti da capitolato.
Non considerare i limiti del DEC, accontentandosi di semplici formalismi in cui è eletto custode del contratto, impedisce un adeguato controllo in fase esecutiva, finendo con il tollerare o neppure rilevare svariate inadempienze (anche gravi) dell’operatore economico. Questo si traduce ovviamente in cattiva e non efficiente gestione del denaro: pur avendo selezionato formalmente un ottimo operatore economico, di fatto il servizio o la fornitura resa non corrispondono a quella che l’amministrazione avrebbe inteso acquisire.
Un controllo effettivo e capillare in fase esecutiva, di converso, ben potrebbe (se non nell’immediato senz’altro nel lungo periodo) disincentivare a monte la partecipazione alla gara da parte di operatori economici che sin da principio sanno di non poter/voler rispettare le condizioni contrattuali, non potendo più confidare in un controllo superficiale e comunque non trasversale, rendendo anche più virtuosa la concorrenza nella fase di selezione del contraente.OBIETTIVI
1) Personale adeguatamente formato e che in modo autonomo coltivi approfondimento della materia e ricerchi il confronto con altri colleghi, per tendere insieme ad una efficiente e trasparente gestione della cosa pubblica
2) Rendere effettivo il controllo nella fase esecutiva dei contratti pubblici e ridurre i margini entro i quali gli operatori economici possono eseguire il contratto in modo difforme, senza concrete conseguenze.AZIONI E TEMPISTICHE
1. Formazione obbligatoria e soggetta a verifiche periodiche in materia di contratti pubblici, con un livello di approfondimento differenziato in base a mansioni e livello di inquadramento del personale. Al fine di incentivare una partecipazione attiva potrebbe ipotizzarsi il riconoscimento di un premio economico (una quota dei premi per raggiungimento obiettivi). I corsi di formazione, per contenere la spesa e creare maggiore collaborazione fra le diverse strutture/reparti dell’amministrazione, dovrebbero essere interni e – se possibile – tenuti e organizzati dagli stessi dipendenti (da livelli superiori o in base alla competenza settoriale).
Le tempistiche per conseguire un buon livello di formazione ed instaurare un circolo virtuoso in cui sia il dipendente stesso a sentire l’esigenza, chiedere e pretendere di partecipare a corsi di formazione, potrebbero essere lunghe (quantomeno un anno) e dipendono dalla realtà dell’amministrazione.
2. Per ciascun contratto pubblico sarebbe necessario individuare nuclei distinti di soggetti che possono fornire informazioni puntuali sulla corretta esecuzione delle condizioni di affidamento (esempio: lavoratori dipendenti dell’aggiudicataria, utenti finali del servizio o destinatari delle forniture, personale dipendente interno all’amministrazione cui è destinato il servizio o la fornitura etc) e, con periodicità prestabilita, presentare ad alcuni dei soggetti interessati delle schede di valutazione del contratto (distinte in base ai destinatari ed eventualmente anonime).
Del contenuto di tali schede il DEC deve tenere conto (magari in relazioni semestrali, a seconda della tipologia e durata del contratto), avviare opportuni controlli e motivare adeguatamente nei casi in cui, pur riscontrando difformità in sede esecutiva, non intenda applicare la penale. Il controllo diventerebbe effettivo e il DEC avrebbe collaboratori “qualificati” nella valutazione dell’esecuzione.
In questo modo si darebbe anche attuazione all’art. 29, co 1, D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 53 del Decreto Semplificazioni bis n. 77/2021, che richiede la pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente anche di atti relativi all’esecuzione dei contratti pubblici.
Tempistiche per conseguire l’obiettivo n. 2 potrebbero essere lunghe e dipendono dalla tipologia dei contratti. I benefici potrebbero essere più rapidi inserendo già nel capitolato prestazionale in modo dettagliato i controlli che verranno periodicamente e necessariamente eseguiti dal DEC, così che gli operatori economici siano informati da principio.Sono accorgimenti che potrebbero arricchire il Piano aziendale (al link https://www.aslto4.piemonte.it/trasparenza/ModuliTree/Delibera_118_del_16_02_2022.pdf), procedimentalizzando l’attività di controllo del DEC, articolando e dando un contenuto o degli strumenti di concreto supporto. Nel Piano è già prevista la distinzione fra RUP e DEC in ogni procedura, alla pag. 24, qualificando come medio il rischio corruttivo (pag. 9 tabella 2) in quanto gli strumenti di controllo, l’operato del DEC ed il rispetto della normativa dovrebbero evitare situazioni non legittime.
Nell’approfondimento del tema ho visionato anche:
– Linee Guida n. 6 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 1293 del 16.11.2016 https://www.anticorruzione.it/-/delibera%C2%A0numero-1008-del-11/10/2017-1
– DECRETO 7 marzo 2018, n. 49 – Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita’ di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione». (18G00074) (GU Serie Generale n.111 del 15-05-2018) https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/RegolazioneContratti/MIT%20Decreto%207%20Marzo%202018%20n.%2049.pdffebbraio 2, 2023 alle 6:29 am #2616Condivido che la fase di esecuzione del contratto sia molto spesso trascurata, con i susseguenti rischi che possono derivare. L’analisi e le soluzioni proposte sono assolutamente condivisibili. Aggiungo che spesso, almeno per l’esperienza personale, il D.E.C. finisce per trovarsi anche isolato o peggio ancora sovraccarico di lavoro, in modo tale da non riuscire a svolgere i necessari approfondimenti.
Il D.E.C. dovrebbe potersi avvalere del supporto del Responsabile del procedimento e dei principali interlocutori delle fasi di pianificazione/programmazione ed affidamento. Attraverso questa collaborazione si potrebbero certamente avere risultati migliori.febbraio 3, 2023 alle 6:04 pm #2631Ha fornito un ottimo spunto di riflessione ponendo l’attenzione sull’analisi del feedback degli effettivi fruitori dei servizi/beni oggetto dei contratti stipulati; i quali possono collaborare attivamente per evidenziare, in modo strategico, oltre alle caratteristiche principali che devono contenere i prodotti/servizi da acquistare anche le criticità che possono presentarsi in corso di esecuzione dei contratti e che, almeno in parte, possono essere gestiti già in fase previsionale, con l’aggiunta di opportune clausole contrattuali (es. introduzioni penali o condizioni particolari).
Troppo spesso le realtà restano isolate e concentrate solo sul pezzettino di propria competenza.febbraio 4, 2023 alle 10:37 am #2634Spesso dalla lettura dei nostri elaborati emerge un senso di “solitudine e isolamento” del funzionario pubblico. Forse più ancora della formazione specialistica obbligatoria, occorrerebbe introdurre iniziative di “team building” volte alla creazione di reti tra colleghi (un altro dei motivi ricorrenti negli elaborati) per scambio di informazioni e accrescere il senso di appartenenza.
In questo modo il “futuro DEC” potrebbe essere coinvolto dal collega RUP già nel momento della stesura del capitolato e invitato a indicare gli strumenti di controllo che più gli saranno utili in sede di esecuzione.
Inoltre per tutti i funzionari, avere una visione di insieme del processo (dalla programmazione all’esecuzione), contribuirà a dare il giusto valore al proprio ruolo, stimolandoli a svolgerlo al meglio anche in assenza di incentivi economici (comunque ben accetti!); se so che un mio ritardo si riflette su colleghi che conosco, sarò spronato a essere puntuale.febbraio 4, 2023 alle 4:18 pm #2647Si parla sempre di rischio corruttivo connesso alla fase dell’aggiudicazione ma l’analisi qui fatta sul ruolo del D.E.C. evidenzia come anche quella esecutiva possa nascondere insidie se non affrontata nel modo corretto.
Al DEC sono conferite funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto. Gli viene attribuita una competenza molto vasta che implica conoscenze trasversali di cui raramente un dipendente dispone nel complesso.
Sono d’accordo nel prevedere una struttura di supporto al DEC perché possa in effetti assolvere al meglio il suo compito utilizzando tutti gli strumenti contrattuali di cui dispone.
La verifica dei contratti, specialmente i più complessi, viene trascurata o effettuata come l’ennesimo adempimento burocratico consentendo agli operatori economici di ridurre la qualità promessa in sede di gara con danno all’intera collettività.
Ho notato negli anni una generale riluttanza ad applicare lo strumento delle penali per indirizzare l’operatore verso la corretta esecuzione del contratto come anche la generalizzata presenza di lacune contrattuali nelle parti relative alla previsione di casistiche collegate all’applicazione delle penali.
L’arma delle penali perde così l’efficacia attribuitale.
Occorre ex ante potenziare i testi contrattuali per agevolare i controlli del DEC e favorire una collaborazione tra diverse professionalità a sostegno di questa figura perché possa diventare al pari del RUP una figura centrale per l’efficienza del processo di approvvigionamento.febbraio 9, 2023 alle 9:21 am #2660è molto interessante. Per la mia esperienza ho notato che le fasi di acquisto ed esecuzione sono spesso percepite come separate e finita la prima “si scarica” la patata bollente a chi si occuperà dell’altra. In questo passaggio capita di perdere pezzi, informazioni. E così la stessa PA parla con due voci diverse al soggetto terzo. Ciò genera non poca confusione e rallentamenti.
febbraio 10, 2023 alle 12:26 pm #2673Argomento rilevante e interessante.
Come dice la collega Elisa, si ha la percezione dello scaricare il problema a chi se ne dovrà occupare nella fase successiva, non preoccupandosi di svolgere al meglio la proprio parte perché l’azione posta in essere ha ed avrà necessariamente implicazioni nello sviluppo del processo.febbraio 12, 2023 alle 9:17 am #2674Il tema relativo alla figura del DEC e più ad ampio spettro quello della fase dell’esecuzione contrattuale, è sicuramente molto importante nell’ambito della misurazione dell’efficienza dell’azione di un’organizzazione negli appalti pubblici. Infatti tale fase deve assumere sempre più un ruolo centrale quante le altre precedenti, perché in essa sono enucleate questioni molto rilevanti, che possono avere riflessi sulla capacità operativa di una stazione appaltante, come ad esempio: conclusione nei tempi previsti di un appalto, contenziosi, ritardi nei pagamenti, ecc.. In tale ambito, una possibile soluzione potrebbe essere quella di creare un Ufficio/Sezione per l’esecuzione contrattuale con il compito di seguire tale fase dal momento in cui il contratto è stipulato da parte della Stazione Appaltante, fornendo supporto ai RUP, ai DEC e occupandosi anche della loro formazione in questo settore.
febbraio 17, 2023 alle 6:38 pm #2692Esiste troppo spesso la tendenza di ogni ufficio ad occuparsi, nell’ambito dei contratti pubblici, della propria fase, e spesso il DEC si trova a dover scontare errori o superficialità di altri. A mio avviso il RUP, per il ruolo previsto dalla normativa, dovrebbe già in fase di progettazione dell’acquisto, promuovere il confronto ed il dialogo tra i soggetti coinvolti al fine di prevenire eventuali criticità.
maggio 11, 2023 alle 6:56 pm #2727Formazione e supporto al DEC (rivisto alla luce delle considerazioni dei colleghi)
CRITICITÀ
1) Carenza di formazione, riluttanza un po’ radicata all’aggiornamento (anche incolpevole, sistemica e per mancanza di un tempo dedicato) e mancanza di un confronto trasversale fra gli uffici interessati in vario modo dalla materia dei contratti pubblici (struttura che si occupa della selezione del contraente, strutture di destinazione della fornitura di beni e/o servizi etc.).
Una carenza che, di fatto, rende difficile il controllo a più livelli sulla corretta esecuzione del contratto, un controllo che dovrebbe operare da parte di tutto il personale della stazione appaltante e non solo dal Direttore dell’Esecuzione: eventuali inadempienze, infatti, se colte da personale dipendente (formato), potrebbero essere segnalate al competente DEC per avviare i procedimenti più opportuni (contestazioni, invito al corretto adempimento, applicazione di penali etc).
Se tutti i consociati hanno interesse al corretto adempimento di un contratto pubblico ed un dovere quantomeno civico di sorvegliare la cosa pubblica, senz’altro, anche ai sensi dell’art. 54 comma 2 Cost., in capo al dipendente pubblico deve potersi riconoscere un dovere generalizzato di controllo e denuncia delle inadempienze degli operatori economici.
2) Soprattutto nei casi in cui i contratti di appalto o concessione hanno importanti dimensioni e volumi d’attività, il DEC solo con molta difficoltà può controllare la corretta esecuzione del contratto (magari eseguito in differenti sedi, come frequente nelle aziende sanitarie locali). Inoltre il DEC, magari dotato di adeguata competenza tecnica (ad esempio in ambito sanitario, rispetto alla fornitura di strumenti o apparecchiature medicali), non ha alcuna competenza in ambito giuridico/amministrativo e questo può creare comprensibili lacune sul controllo del rispetto di tutte le condizioni contrattuali. Un DEC con competenza tecnica specifica potrebbe non cogliere l’importanza dell’adeguamento del canone ISTAT in un affidamento di servizi in concessione oppure la necessità di monitorare il corretto inquadramento e rispetto dei CCNL di settore del personale assunto alle dipendenze di un’aggiudicataria. Inadempienze contrattuali che sommate fra loro fanno conseguire all’operatore economico ricavi indebiti e in ogni caso non dovuti da capitolato.
Non considerare i limiti del DEC, accontentandosi di semplici formalismi in cui è eletto custode del contratto, impedisce un adeguato controllo in fase esecutiva, finendo con il tollerare o neppure rilevare svariate inadempienze (anche gravi) dell’operatore economico. Questo si traduce ovviamente in cattiva e non efficiente gestione del denaro: pur avendo selezionato formalmente un ottimo operatore economico, di fatto il servizio o la fornitura resa non corrispondono a quella che l’amministrazione avrebbe inteso acquisire.
Un controllo effettivo e capillare in fase esecutiva, di converso, ben potrebbe (se non nell’immediato senz’altro nel lungo periodo) disincentivare a monte la partecipazione alla gara da parte di operatori economici che sin da principio sanno di non poter/voler rispettare le condizioni contrattuali, non potendo più confidare in un controllo superficiale e comunque non trasversale, rendendo anche più virtuosa la concorrenza nella fase di selezione del contraente.
OBIETTIVI
1) Personale adeguatamente formato e che in modo autonomo coltivi approfondimento della materia e ricerchi il confronto con altri colleghi, per tendere insieme ad una efficiente e trasparente gestione della cosa pubblica
2) Rendere effettivo il controllo nella fase esecutiva dei contratti pubblici e ridurre i margini entro i quali gli operatori economici possono eseguire il contratto in modo difforme, senza concrete conseguenze.DESTINATARI
– Dipendenti
– Fruitori dei servizi/opere e/o destinatari dei beni
– Dipendenti delle società appaltatrici o concessionarieAZIONI E TEMPISTICHE
1. Formazione obbligatoria e soggetta a verifiche periodiche in materia di contratti pubblici, con un livello di approfondimento differenziato in base a mansioni e livello di inquadramento del personale. Al fine di incentivare una partecipazione attiva potrebbe ipotizzarsi il riconoscimento di un premio economico (una quota dei premi per raggiungimento obiettivi). I corsi di formazione, per contenere la spesa e creare maggiore collaborazione fra le diverse strutture/reparti dell’amministrazione, dovrebbero essere interni e – se possibile – tenuti e organizzati dagli stessi dipendenti (da livelli superiori o in base alla competenza settoriale).
Incentivare iniziative di team building, per implementare la coesione dei dipendenti, una costruttiva attività di collaborazione.
Le tempistiche per conseguire un buon livello di formazione ed instaurare un circolo virtuoso in cui sia il dipendente stesso a sentire l’esigenza, chiedere e pretendere di partecipare a corsi di formazione, potrebbero essere lunghe (quantomeno un anno) e dipendono dalla realtà dell’amministrazione.2. Incentivare la collaborazione e i contatti fra DEC e RUP, affinché possano fra loro integrare le reciproche conoscenze e i punti di vista. La detta collaborazione dovrebbe essere incentivata sin dalla stesura del capitolato: il DEC deve conoscere preventivamente il contenuto delle obbligazioni degli affidatari e, conoscendo il servizio o i beni oggetto di contratto, potrà controllare in modo più efficiente l’esecuzione.
La detta collaborazione, creando una visione unitaria, potrebbe migliorare il contenuto dei testi contrattuali, fornendo al DEC adeguati strumenti di controllo, declinando in modo più preciso le inadempienze gravi e sanzionabili.Per ciascun contratto pubblico sarebbe poi necessario individuare nuclei distinti di soggetti che possano fornire informazioni puntuali sulla corretta esecuzione delle condizioni di affidamento (esempio: lavoratori dipendenti dell’aggiudicataria, utenti finali del servizio o destinatari delle forniture, personale dipendente interno all’amministrazione cui è destinato il servizio o la fornitura etc) e, con periodicità prestabilita, presentare ad alcuni dei soggetti interessati delle schede di valutazione del contratto (distinte in base ai destinatari ed eventualmente anonime).
Del contenuto di tali schede/feedback il DEC dovrebbe tenere conto (magari in relazioni semestrali, a seconda della tipologia e durata del contratto), avviare opportuni controlli e motivare adeguatamente nei casi in cui, pur riscontrando difformità in sede esecutiva, non intenda applicare la penale. Il controllo diventerebbe effettivo e il DEC avrebbe collaboratori “qualificati” nella valutazione dell’esecuzione.
In questo modo si darebbe anche attuazione all’art. 29, co 1, D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 53 del Decreto Semplificazioni bis n. 77/2021, che richiede la pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente anche di atti relativi all’esecuzione dei contratti pubblici.
Tempistiche per conseguire l’obiettivo n. 2 potrebbero essere lunghe e dipendono dalla tipologia dei contratti.
I benefici potrebbero essere più rapidi inserendo già nel capitolato prestazionale in modo dettagliato i controlli che verranno periodicamente e necessariamente eseguiti dal DEC, così che gli operatori economici siano informati da principio.
Sono accorgimenti che potrebbero arricchire il Piano aziendale (al link https://www.aslto4.piemonte.it/trasparenza/ModuliTree/Delibera_118_del_16_02_2022.pdf), procedimentalizzando l’attività di controllo del DEC, articolando e dando un contenuto o degli strumenti di concreto supporto. Nel Piano è già prevista la distinzione fra RUP e DEC in ogni procedura, alla pag. 24, qualificando come medio il rischio corruttivo (pag. 9 tabella 2) in quanto gli strumenti di controllo, l’operato del DEC ed il rispetto della normativa dovrebbero evitare situazioni non legittime.
Nell’approfondimento del tema ho visionato anche:
– Linee Guida n. 6 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 1293 del 16.11.2016 https://www.anticorruzione.it/-/delibera%C2%A0numero-1008-del-11/10/2017-1
– DECRETO 7 marzo 2018, n. 49 – Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita’ di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione». (18G00074) (GU Serie Generale n.111 del 15-05-2018) https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/RegolazioneContratti/MIT%20Decreto%207%20Marzo%202018%20n.%2049.pdfmaggio 15, 2023 alle 11:26 am #2733Condivido, specie per quanto attiene appalti in materia di lavori pubblici, la rilevanza dal punto di vista operativo del direttore dell’esecuzione del contratto, al fine di assicurare la regolare esecuzione da parte dell’operatore economico, coordinandosi con il Rup al fine di sgravare lo stesso da responsabilità e attività strettamente attinenti alla fase esecutiva. Focus indubbiamente sulla formazione anche per tale figura, nonchè sugli incentivi per funzione tceniche, tra cui ovviamente compresa quella del DEC.
Alla luce degli interventi normativi, da ultimo l’atto di segnalazione ANAC n. 1 del 09/03/2021 concernente l’art. 113 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 204 del 09/03/2021, vanno esaminate le conseguenze qualora la S.A. non abbia ancora adottato un Regolamento aziendale che tenga conto dei criteri, modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo di “incentivo per le funzioni tecniche” di cui all’art. 113, comma 3, D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, allorchè conferisca gli incarichi tecnici non accantonando neppure il 2% previsto dall’art. 113 del vigente Codice degli Appalti, secondo cui devono essere stabili ed accantonati dei fondi “a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione di singoli lavori, servizi e forniture, inseriti negli statti di previsione della spessa o nel bilancio di previsione della Stazione Appaltante”.La sentenza n. 7716 del 30 giugno 2021 della Prima Sezione del TAR Lazio ha ritenuto sussistere un obbligo di provvedere da parte del Ministero della Giustizia ad emanare il Regolamento a seguito di ricorso per silenzio – inadempimento promosso dal sindacato dei tecnici del medesimo Ministero, i quali svolgono funzioni di RUP senza che vi sia stato il riconoscimento degli incentivi.
Secondo il TAR Lazio il Ministero ha il “dovere” di provvedere con ciò sancendo il principio in forza del quale il soggetto portatore di interesse legittimo può ricorrere al Giudice amministrativo nelle forme del silenzio – inadempimento, accertato il quale e permanendo l’inerzia dell’Amministrazione per il periodo determinato dalla Sentenza, potrà essere nominato un commissario ad acta il quale viene chiamato ad ottemperare l’obbligo di emanazione del Regolamento.
In mancanza di un Regolamento adottato dalla S.A. i parametri di riferimento da utilizzare per il calcolo degli incentivi a titolo di risarcimento per lo svolgimento delle funzioni tecniche potrebbero essere quelli del Regolamento ITACA (Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale) che prevede uno schema di regolamento recante la “disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016.
Alla luce dEL prevalente orientamento giurispridenziale, seppur in materia erariale, non è da escludersi che l’attività svolta dal pubblico dipendente, in assenza del Regolamento previsto dall’art. 113 del Dlgs. 50/16, ha diritto al risarcimento per l’attività svolta per le funzioni tecniche non potendosi ricomprendere nella onnicomprensività della retribuzione.
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