HOME Forum Proposta di un piano anticorruzione (creativo e partecipato) NONO ANNO I confini della discrezionalità amministrativa

Questo argomento contiene 0 risposte, ha 1 partecipante, ed è stato aggiornato da  Caterina Navach 3 giorni, 10 ore fa.

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    Caterina Navach
    Partecipante

    Problema
    Nella sua accezione tradizionale la discrezionalità amministrativa è la capacità di scelta incardinata su un soggetto pubblico tra più comportamenti tutti ritenuti ugualmente leciti dal legislatore. L’esercizio del potere discrezionale che trasmodasse in una distorsione funzionale dei fini pubblici era sanzionato penalmente; il DDL S 808, a firma del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, convertito nella legge 9.8.2024 n. 114, ha depenalizzato l’art. 323 del Codice Penale, che costituiva tradizionalmente lo strumento punitivo delle condotte non conformi di esercizio della discrezionalità amministrativa. Il potere discrezionale si esercita in particolare nella fissazione dei requisiti di partecipazione ad una procedura ad evidenza pubblica, nonché nella individuazione dei criteri di valutazione delle offerte. Si pone il problema di individuare un presidio di tutela all’esercizio di tale discrezionalità, al fine di prevenire che la stessa diventi arbitraria ed irragionevole. Inoltre alla luce della citata depenalizzazione e della presunta libertà operativa derivante, soccorre il rischio di sanzioni penali o amministrative diverse riferite a reati o norme di scarsa conoscenza da parte dei pubblici funzionari.
    Destinatari diretti: dipendenti pubblici delle Stazioni Appaltanti, RUP
    Destinatari indiretti: Operatori economici, politici, magistratura, magistratura contabile, ANAC.
    >Obiettivi
    Obiettivo 1
    Apprestare strumenti e misure adeguati, opportuni, congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell’interesse pubblico concreto, oggetto degli appalti da affidare, per categoria di appalto e per natura dell’interesse pubblico da perseguire.
    Obiettivo 2
    Individuare requisiti di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica che garantiscano attuazione del principio del risultato (e quindi senza allargare eccessivamente la platea dei partecipanti) e presidio della concorrenza, evitando arbitrali limitazioni e settorializzazioni.
    Obiettivo 3
    Attuare un presidio di legalità presso la singola Stazione Appaltante che prevenga ogni casistica ex art. 353 bis CP nonché strumenti sanzionatori di tipo repressivo da parte dell’Autorita Anticorruzione, della Corte dei Conti o della Magistratura.
    Azioni Tempo
    Azione 1 (riferita a obiettivo 1)
    Elaborazione di criteri di valutazione delle offerte tabellari per categoria di appalto e per natura dell’interesse pubblico da perseguire, suddivisi per categoria di appalto e per natura dell’interesse pubblico da perseguire. I criteri dovranno confluire nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO.
    31 gennaio
    Azione 2 (riferita a obiettivo 2)
    La Stazione Appaltante dovrà effettuare una preliminare azione di benchmark sulle procedure proprie e delle Centrali di Committenza limitrofe, individuare i requisiti ex art. 100 DLGS 36/2023 per categoria di appalto e per natura dell’interesse pubblico da perseguire. I requisiti così targettizzati dovranno confluire nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO.
    31 gennaio o data successiva in base alla tempistica delle attività istruttorie preliminari
    Azione 3 (riferita a obiettivo 3)
    Realizzare una formazione specifica sull’esercizio puntuale della discrezionalità amministrativa, sull’uso distorsivo della stessa e delle sanzioni penali ed amministrative correlate a tutti i RUP della Stazione Appaltante. Il programma formativo sarà dettagliato nella sezione 3.2.2 del PIAO e concretamente programmato in corso d’anno.
    31 gennaio per la prima azione, 31 dicembre per attuazione finale

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