Il problema del coordinamento dei due punti è stato superato dalla conversione del dl c.d. Sblocca cantieri che ha eliminato la lettera bb, rimane tuttavia il dubbio sulla numerosità delle verifiche “postume” da farsi sui requisiti soggettivi e sulle conseguenze dell’eventuale costatazione della manzanca degli stessi di uno o più concorrenti, sul valore delle asoglia di amomalia.
Infatti l’art. 95 prevede solo che le VARIAZIONI intervenute dopo la fase amministrativa di prima ammissione -che nel caso di specie sono l’apertura della busta b requisiti di qualificazione e relativa verifica- non rilevano ai fini del calcolo di medie nella procedura, nè per l’individuazione della soglia delle anomalie delle offerte. Quando si verifica la busta a si tratta allora di un momento zero (non c’è alcuna possibilità di variazione) per cui la presenza di partecipanti che non possiedono i requisiti soggettivi dovrebbe comportare la necessità del ricalcolo della soglia di anomalia.
Il mio personale parere è che la possibilità recata dall’art. 133, comma 8 crei più problemi di quelli che tenta di risolvere