Segnalo che è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dal T.a.r. per la Liguria in merito all’art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui esso impone all’amministrazione, che voglia avvalersi dell’affidamento in house per servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, di esternare le ragioni della propria scelta, motivando sulle ragioni del mancato ricorso al mercato (Tar Liguria, sez. II, ordinanza 15 novembre 2018, n. 886)
Vorrei condividere con voi una osservazione. Leggendo la disposizione sembra che la valutazione della congruità non debba essere fatta esclusivamente basandosi su criteri di economicità.Occorre infatti valutare i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio