Questa tematica l’avevo proposta io.
Mi pare opportuno specificare meglio quelli che sono i punti maggiormente controversi in modo da avviare un confronto su profili specifici.
Quello che i Sindacati ci chiedono con maggior frequenza è:
1) l’indicazione nel bando di gara del contratto collettivo che dovrà essere applicato dall’aggiudicatario;
2) previsione di un obbligo incondizionato, a carico dell’aggiudicatario, di riassorbimento di tutto il personale impiegato nell’appalto.
L’indirizzo seguito dal nostro Ufficio è quello di non poter riportare nel bando di gara l’indicazione analitica del contratto collettivo che dovrà essere applicato dall’aggiudicatario; a nostro modo di vedere, questa previsione, laddove inserita, potrebbe addirittura costituire motivo di impugnazione immediata del bando di gara da parte di quegli operatori economici che applicano un contratto collettivo diverso (sia pure pertinente con l’oggetto dell’appalto).
Per quanto riguarda l’obbligo di riassorbimento di tutto il personale attualmente impiegato dell’appalto, secondo noi occorre armonizzare la clausola sociale con la libertà di iniziativa economica e di autorganizzazione aziendale.
In pratica, fermo restando la necessità di salvaguardare nel miglior modo possibile il livello occupazionale, non si può obbligare l’aggiudicatario che presenta un’organizzazione aziendale già completa (oppure, addirittura, con esubero di personale) a riassorbire tutti i dipendenti impiegati nell’appalto almeno che non sussista la possibilità di ricollocarli nell’esecuzione di questo appalto o di altri contratti che l’aggiudicatario ha in corso.
In pratica, si pone a carico dell’aggiudicatario un obbligo di assunzione “in via prioritaria” del personale tutelato dalla clausola sociale, compatibilmente con la propria organizzazione aziendale.
Nelle vostre Amministrazioni, come viene gestita la clausola sociale?