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L’art. 1, comma 8, della l. 6 novembre 2012, n. 190, stabilisce che: «l’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione». Chi approverebbe i singoli piani? Il responsabile nazionale dovrebbe integrare il Piano con gli n piani di ciascuna stazione appaltante per la successiva adozione da parte dell’organo di indirizzo politico?
Naturalmente sono convinta sull’utilità di rendere i Piani anticorruzione, soprattutto per quanto riguarda l’analisi del rischio, più aderenti alla realtà delle diverse articolazioni del Esercito Italianonovembre 25, 2019 alle 4:36 pm in risposta a: Se la lotta alla corruzione è la domanda, la cultura dell’etica è la risposta #1071E’ vero che gli obblighi di trasparenza non sono sempre compiutamente attuati ed è vero che un sistema sanzionatorio di natura pecuniaria in analogia a quanto previsto in materia di appalti, dall’art. 213 comma 13 del D.lgs. 50/2016 sarebbe più efficace ma questo comporterebbe una revisione normativa non so di quanto facile attuazione. Sono d’accordo con Palmina molte lacune o omissioni sono dovuti alla consapevolezza che è veramente difficile attuare un controllo concreto degli obblighi di pubblicazione.
Trovo veramente interessante e praticamente realizzabile la proposta creare gruppi di lavoro per realizzare progetti e obiettivi specifici e quantificabili coinvolgendo personale del medesimo servizio che svolge attività differenti per istruirlo su nuove procedure. Anche l’organizzazione giornate di formazione interna (almeno una volta al mese) mediante incontri su singole procedure e sulle relative problematiche e criticità ha ricadute pratiche rilevanti, la condivisione delle buone pratiche e delle criticità aiuta a non sentirsi soli nella gestione e dei problemi e probabilmente ne facilità la soluzione. Sarebbe utile un ulteriore sforzo di sistematizzazione nella una piattaforma informatica, che nell’azione 1 è prevista come “di scambio”, dei risultati di tali giornate, ciò porterebbe a un catalogo delle buone pratiche (deve essere individuato però chi dà il bollino di buona pratica) di utile consultazione non solo interna.
Concordo sulla necessità di dare un taglio pratico e calato sulle diversità delle 6 macro aree individuate al Piano anticorruzione.
La previsione per cui ogni stazione appaltante si debba dotare di un proprio albo fornitori da pubblicare sul sito della forza armata di appartenenza comporta una sorta di unificazione con un albo unico per forza armata?novembre 25, 2019 alle 3:07 pm in risposta a: CENTRALIZZAZIONE ACQUISTI E PREVENZIONE CORRUZIONE DA MALADMINISTRATION #1062la centralizzazione delle procedure di gara all’interno delle AP per l’acquisto di beni/servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ex art. 35 del Codice dei Contratti è evidentemente utile e opportuna ma comporta, mi pare di capire, la riorganizzazione laddove un ufficio “gare” non esista.
Come favorire questo processo, esistono delle indicazioni di ANAC? Nel caso del Comune di Torino da chi parte l’iniziativa di centralizzazione?novembre 25, 2019 alle 1:06 pm in risposta a: Aggregazione, professionalità e digitalizzazione: stop alla corruzione #1057Trovo importante l’attenzione riservata alla sostenibilità ambientale da valorizzare nelle gare aggiudicate in base all’OEPV. Solo mi pare che i criteri minimi ambientali siano obbligatori ex lege quindi forse occorre riferirsi ad altri criteri premianti come tipologia di criteri di valutazione nell’ambito delle gare ad offerta economicamente più vantaggiosa.
IL controllo esterno per la verifica dei presupposti previsti dalla legge per le procedure in deroga è già affidato all’ANAC che deve vigilare sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse da quelle ordinarie ed opera un controllo sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria prevista nei casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all’art. 163 del codice (art. 213, comma 3 lettera g). Partirei dalla buona fede delle stazioni appaltanti e dunque ritengo sufficienti controlli ex-post già previsti dalla norma all’art. 163, comma 10. Confesso di non sapere a chi spetti la verifica della rispondenza dei programmi rispetto ai criteri di priorità fissati dal DM del MIT né sulla concreta rispondenza ai programmi di quanto realizzato/acquistato dalle stazioni appaltanti.
Concordo pienamente sulla necessità che i capitolati tecnici siano definiti da soli funzionari interni con titoli che ne dimostrino la competenza o, in mancanza, da professionisti esterni di provata e specchiata esperienza. La qualificazione delle stazioni appaltanti dovrebbe garantire la qualità degli atti di gara se fosse pianamente attuata.IL coinvolgimento del personale con le modalità innovative e pienamente condivise descritte è essenziale per dare concretezza al Piano; per permettere la partecipazione ai tavoli più consapevole l’azione 4 c.d. “pubblicità interna del Piano anticorruzione” dovrebbe essere programmata prima (ma forse non io ben compreso il cronoprogramma delle azioni).
Trovo che l’azione proposta per creare una Struttura Ordinativa di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza a livello Periferico sia concreta e fattibile (laddove si concretizzi lo stanziamento di fondi); la rotazione degli incarichi applicata anche al Responsabile PCT è di evidente utilità e serve a trasferire la buone pratiche da Comando a Comando. Forse il termine previsto di tre anni, con obbligo di trasferimento d’autorità è eccessivamente penalizzante anche se opportunamente è prevista la facoltà di scegliere la sede di impiego per dedicarsi ad altri incarichi, oppure continuare a svolgere lo stesso incarico in altra Regione non confinante con quella in cui è stato svolto l’incarico precedente. Sommessamente suggerirei di aumentare a cinque anni.
Riguardo all’obiettivo 3 ed al coinvolgimento consapevole dei dipendenti tramite l’implementazione del “team building” è fondamentale che emergano le pratiche migliori; ciò potrebbe avvenire per esempio con la presentazione da parte del dipendente (in accordo con i formatori) nel corso delle lezioni trimestrali di una procedura che ha rispettato tempistiche e non è incorsa in contenzioso con riferimento sia alla fase pubblicistica che a quella di esecuzione contrattualeIl problema del coordinamento dei due punti è stato superato dalla conversione del dl c.d. Sblocca cantieri che ha eliminato la lettera bb, rimane tuttavia il dubbio sulla numerosità delle verifiche “postume” da farsi sui requisiti soggettivi e sulle conseguenze dell’eventuale costatazione della manzanca degli stessi di uno o più concorrenti, sul valore delle asoglia di amomalia.
Infatti l’art. 95 prevede solo che le VARIAZIONI intervenute dopo la fase amministrativa di prima ammissione -che nel caso di specie sono l’apertura della busta b requisiti di qualificazione e relativa verifica- non rilevano ai fini del calcolo di medie nella procedura, nè per l’individuazione della soglia delle anomalie delle offerte. Quando si verifica la busta a si tratta allora di un momento zero (non c’è alcuna possibilità di variazione) per cui la presenza di partecipanti che non possiedono i requisiti soggettivi dovrebbe comportare la necessità del ricalcolo della soglia di anomalia.
Il mio personale parere è che la possibilità recata dall’art. 133, comma 8 crei più problemi di quelli che tenta di risolvereottobre 17, 2019 alle 7:07 am in risposta a: La formazione e l'aggiornamento dei Responsabili dei procedimenti #918Scusa se insisto; ho trovato questo interessante articolo al link che segue
https://www.lavoripubblici.it/news/2019/05/LAVORI-PUBBLICI/22016/Codice-dei-contratti-e-Responsabile-Unico-del-Procedimento-RUP-nuove-contraddizioni-rilevate-dall-ANACsulle contraddizioni del codice per lavori di importo minore di 1.000.000,00€
ottobre 17, 2019 alle 6:54 am in risposta a: La formazione e l'aggiornamento dei Responsabili dei procedimenti #917La Presidenza si affida alla SNA e programma periodicamente corsi in-house.
Di seguito un esempio di veicolazione dell’informazione e criteri (…) di selezione dei partecipanti al corso[L’Ufficio Politiche Formative della PCM ha comunicato che nei giorni 27, 28, 29, 30, 31 maggio 2019 avrà luogo la prima edizione del corso: “Il Project management per il RUP”, promosso dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione nell’ambito delle iniziative di offerta formativa rivolta a tutte le Pubbliche Amministrazioni.
L’attività formativa è rivolta ai Dirigenti e funzionari di Cat. A, RUP, con particolare riferimento a responsabili di lavori di particolare complessità, prioritariamente del personale di ruolo della PCM.
Il corso prevede 40 ore di formazione, articolate in 5 giornata d’aula, con orario 9.00 – 18.00.
L’esigenza di approfondire le tematiche oggetto del corso è emersa dall’analisi della rilevazione dei fabbisogni formativi del personale.
Pertanto, si invitano gli Uffici in indirizzo a voler individuare il personale interessato e a comunicarne i nominativi e le relative domande di partecipazione, debitamente compilate e firmate dal dirigente di riferimento, all’indirizzo di posta elettronica formazione@protezionecivile.it entro le ore 17,00 del giorno 10 aprile 2019.]Riguardo alla seconda domanda direi che sia un obbligo vedi art. 31, comma 9 secondo periodo dove si prevede che, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, nell’ambito della formazione OBBLIGATORIA, la stazione appaltante organizza attività formativa specifica per TUTTI i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell’incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellaizone per l’edilizia e le infrastrutture.
SPERO DI ESSERTI STATA UTILE
CIAO
C.La buona amministrazione, fermo restando il rispetto delle norme formale e sostanziale e quindi la trasparenza nell’azione amministrativa, la formazione continua dei pubblici dipendenti, la garanzia delle tempistiche nei pagamenti e così via, deve analizzare le conseguenze del suo agire per non dover confermare la considerazione di Saramago secondo cui “L’uomo è l’unico animale che inciampa due volte nella stessa pietra”. Per dirla in termini tecnici back analysis dei procedimenti e attenzione al ciclo di vita delle opere.
Ciao a tutti.
scusate per il ritardo ma torno dalla mia settimana di disintossicazione dalla città e dalla rete…
A me interesserebbe iniziare una discussione sugli effetti dell’approvazione della legge c.d. “sblocca cantieri” soprattutto in rapporto al transitorio fino all’entrata in vigore del Regolamento.
Poi mi piacerebbe sapere come si interpreta il testo dell’art. 1, comma 1, lettera s punto 4 in rapporto alla lettera bb del medesimo comma. Non sono in contraddizione?Sono d’accordo con tutti, ed i temi proposti mi sembrano stimolanti. Quello che mi piacerebbe ottenere dal confronto è l’analisi di temi, decisi il più possibile collegialmente, impostata non sulla patologia ovvero su come non dovrebbe essere condotta l’azione amministrativa ma proprio su come potrebbe/dovrebbe essere portata avanti al meglio. Insisto dunque sul concetto di buone pratiche.
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