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  • Francesco Sorbara
    Partecipante

    Condivido la necessità di modifica e di aggiornamento della normativa in materia di trasparenza d. Lgs. 33/2013, intesa come obblighi di pubblicazione di dati e di documenti della Pa.
    Oltre all’aspetto sanzionatorio, occorre puntare sulla semplificazione di questi obblighi visto che i dati e i documenti sono pubblicati in favore dei cittadini e non solo per esperti in materia o del settore.
    Da semplificare, in primo luogo, la struttura del portale amministrazione trasparente per agevolare la ricerca degli stessi e, in secondo luogo, favorendo la pubblicazione sui propri siti attraverso link alle banche dati ufficiali (es. BDAP per i bilanci preventivi e consuntivi delle pa).


    Francesco Sorbara
    Partecipante

    Condivido l’idea di una struttura organizzativa dedicata alla gestione di queste attività, attraverso la responsabilizzazione, la formazione e anche la valorizzazione del personale.
    Concordo, inoltre, sull’introduzione graduale di questa misura che necessita, per la sua piena attuazione, di un arco temporale medio-lungo, anche in relazione alle dimensioni dell’organizzazione.

    in risposta a: AMMINISTRARE "in" TRASPARENZA #971

    Francesco Sorbara
    Partecipante

    Concordo sulla necessità di migliorare la fase di programmazione della Pa, nell’ottica dell’integrazione dei vari strumenti programmatici (piano della performance, piano delle assunzioni, dup, ecc).
    Trovo interessante anche il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte programmatiche dell’ente per una PA che comunica ai cittadini e tende, realmente, alla trasparenza (la famosa casa di vetro….).

    in risposta a: TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI #967

    Francesco Sorbara
    Partecipante

    Condivido il focus sul concetto della prevenzione della corruzione, da diffondere già in ambito scolastico per le future generazioni di lavoratori e lavoratrici, specie nel comparto pubblico.
    Interessante anche la proposta di Diego sulle procedure di reclutamento del personale a livello provinciale o regionale per gli enti locali di piccole dimensioni.

    in risposta a: BUONA IN-FORMAZIONE PER UNA BUONA AMMINISTRAZIONE #966

    Francesco Sorbara
    Partecipante

    L’analisi del problema, a mio parere, è stata ben affrontata, sulla base anche dell’esperienza formativa maturata nella pubblica amministrazione di riferimento (agenzia delle entrate).
    Trovo interessante l’azione relativa alla formazione per i neo assunti.

    in risposta a: EDUCAZIONE AL SERVIZIO PUBBLICO #965

    Francesco Sorbara
    Partecipante

    Condivido la rilevanza sul tema dell’accesso civico generalizzato e delle informazioni sui tempi procedimentali.
    A mio parere, la corretta gestione delle istanze di accesso civico generalizzato e il rispetto dei tempi procedimentali possono essere collegati al piano della performance ed oggetto di monitoraggio da parte della funzione del controllo di gestione.
    .

    in risposta a: Cambiamo il nostro futuro #922

    Francesco Sorbara
    Partecipante

    Il modello organizzativo proposto con il decentramento della funzione di Responsabile anticorruzione nazionale a livello regionale è interessante e, mi sembra, anche più funzionale.
    Questa logica, tra l’altro, è in linea con le indicazioni di Anac volte a promuovere la costruzione di modelli a rete tra la figura del rpct (in questo caso rpct a livello nazionale) e referenti (in questo caso rpct a livello regionali).
    Condivido l’importanza sul tema del whistleblowing anche in termini formativi.
    Inoltre, date le scarse risorse finanziarie a disposizione delle PA, vi è da tener conto che l’Anac concede in riuso alle PA la propria piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni, con un notevole risparmio sia in termini di risorse finanziarie per lo sviluppo informatico che sui tempi di realizzazione.

    in risposta a: Affidamenti in house #916

    Francesco Sorbara
    Partecipante

    Concordo, si tratta di un tema molto interessante ma complesso.
    Ti segnalo la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, n. SCCLEG/2/2018/PREV che fornisce qualche spunto di riflessione interessante (non risolutivo) sul tema (costi diretti, indiretti, utile della società, ecc.).
    Ad esempio, in tema di servizi ICT, è interessante anche il documento predisposto dalla Regione Piemonte sui criteri di valutazione della congruità da parte della Regione Piemonte in tema di affidamento di servizi informatici in house al CSI.
    Saluti
    Francesco

    in risposta a: TRASPARENZA: Atti da pubblcare #888

    Francesco Sorbara
    Partecipante

    Ciao,
    sul tema può essere utile la delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 incluso l’allegato 1 (formato pdf ed Excel) in cui è presente una mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..
    Il documento è aggiornato al dicembre 2016 e quindi non tiene conto di eventuali modifiche normative successive in tema di obblighi di pubblicazione.
    Ad esempio, in tema di contratti pubblici, con l’entrata in vigore della Legge n. 55 del 14 giugno 2019, è stato abrogato l’obbligo di pubblicazione dei provvedimenti che determinano le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.
    Di seguito Vi indico il link ove trovare la documentazione.
    http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6667.

    Saluti
    Francesco Sorbara

    in risposta a: IL CONTROLLO NEGLI APPALTI #877

    Francesco Sorbara
    Partecipante

    Ciao Palma,
    Ti riporto in calce quanto ho già scritto nell’altra sezione denominata “controlli”.

    Ciao Palma,
    in relazione alle istanze di accesso civico generalizzato sugli appalti ti riporto un articolo pubblicato sul quotidiano sole 24ore enti locali a seguito di una recente sentenza del Consiglio di Stato.
    I limiti dell’accesso civico generalizzato (interessi giuridicamente rilevanti pubblici e privati) sono fissati tassativamente dall’articolo 5 bis del d. Lgs. 33/2013.
    Sul tema dell’accesso civico generalizzato, ti segnalo anche la recentissima circola del ministero della funzione pubblica 1/2019 che riprende e integra molti dei contenuti della circolare 2/2017, che tratta anche l’aspetto relativo ai costi (link http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Circolare_FOIA_n_1_2019.pdf).
    Spero di esserti stato utile.
    Saluti.
    Francesco

    Articolo
    Accesso civico generalizzato possibile su qualsiasi atto riguardante gli appalti pubblici
    di Stefano Usai
    La sentenza del Consiglio di Stato n. 3780/2019
    L’accesso civico generalizzato si deve applicare a ogni atto afferente l’appalto pubblico. Tale forma di accesso non può ritenersi limitata da norme preesistenti (e non coordinate con il nuovo istituto), come quelle della legge 241/1090, ma soltanto dalle prescrizioni «speciali» e interpretabili restrittivamente, che la stessa nuova normativa ha introdotto al suo interno.
    In questi termini l’importante sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 3780/2019

    Il contrasto in giurisprudenza
    Il giudice di Palazzo Spada interviene in tema di rapporti tra l’accesso civico generalizzato e gli atti dell’appalto fornendo un riscontro condivisibile alla problematica e, al contempo, risolvendo i dubbi sorti nella giurisprudenza di primo grado.
    Il collegio dà conto di due differenti letture della problematica. Secondo un primo indirizzo i documenti afferenti alle procedure di affidamento ed esecuzione di un appalto sono esclusivamente sottoposti alla disciplina prevista dall’articolo 53 del Dlgs 50/2016 e pertanto restano esclusi dall’accesso civico generalizzato regolato invece dall’articolo 5, comma 2, del Dlgs 33/2013 (Tar Emilia- Romagna, Parma, n. 197/2018; Tar Lombardia, Milano, n. 630/2019).
    Secondo un diverso orientamento, invece, dovrebbe riconoscersi l’applicabilità della disciplina dell’accesso civico generalizzato anche alla materia degli appalti pubblici (da ultimo la sentenza del Tar Lombardia n. 45/2019).
    Per decidere in maniera corretta, quindi, il giudice ritiene che si debba muovere dalla lettura coordinata e dalla interpretazione funzionale degli articoli 53 del Dlgs 50/2016, che rinvia alla disciplina prevista dall’articolo 22 e seguenti della legge n. 241/1990, e dell’articolo 5 bis, comma 3, Dlgs 33/2013. La disamina parte dal dato oggettivo secondo cui «il legislatore, attraverso l’introduzione dell’accesso civico generalizzato» ha inteso consentire l’accesso ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, «ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione, a “chiunque”, prescindendo da un interesse manifesto».

    Il consiglio di Stato
    Condividendo il ragionamento dell’appellante, in sentenza si precisa che l’articolo 5 bis, comma 3 del Dlgs n. 33/2013, nel momento in cui precisa che l’accesso civico generalizzato è escluso fra l’altro nei casi previsti dalla legge «ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti» intende far riferimento a «specifiche condizioni, modalità e limiti» ma non a intere «materie».
    Se così non fosse, l’obiettivo del legislatore risultrebbe completamente frustrato con la consenguente esclusione dell’intera materia relativa ai contratti pubblici «da una disciplina, qual è quella dell’accesso civico generalizzato, che mira a garantire il rispetto di un principio fondamentale, il principio di trasparenza ricavabile direttamente dalla Costituzione». Impendendo sul nascere, in questo modo, «quelle forme diffuse di controllo nel perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche» che si intende promuovere e alimentare a fini preventivi di comportamenti patologici.
    Le esclusioni ammissibili, dall’ambito di applicabilità dell’accesso civico generalizzato (come anche emerge dal parere 515/2016 del Consiglio di Stato), sono solamente quelle stabilite dal legislatore , per esempio «quelle relative alla politica estera o di sicurezza nazionale», ma al di fuori di queste situazioni – non estensibili analogicamente – possono insistere solamente dei «casi» specifici. Situazione non ricorrente nel caso di specie, trattandosi di appalto a prestazioni «standardizzate» con richiesta di accesso intervenuta una volta conclusa la procedura di gara e quindi in assenza di esigenze di tutela della par condicio.
    Il collegio, prosegue la sentenza, non ritiene che il richiamo, considerato invece decisivo dalla giurisprudenza di primo grado, all’articolo 53 del Codice dei contratti nella parte in cui esso rinvia alla disciplina degli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990 «possa condurre alla generale esclusione dell’accesso civico della materia degli appalti pubblici».
    È evidente che il Dlgs n. 97/2016, successivo sia al codice dei contratti, sia alla legge n. 241/1990, sconta un mancato coordinamento con quest’ultima normativa, sul procedimento amministrativo, «a causa del non raro difetto, sulla tecnica di redazione ed il coordinamento tra testi normativi, in cui il legislatore incorre».
    L’ultimo inciso è che nella richiesta di ostensione (il contratto stipulato con l’aggiudicataria; i preventivi dettagliati, i collaudi, i pagamenti «con la relativa documentazione fiscale dettagliata«), la stazione appaltante dovrà prestare particolare attenzione consentendo l’accesso soltanto alla documentazione – inclusa quella fiscale – strettamente relativa alla procedura di gara per cui è richiesto l’accesso civico, e alla esecuzione dell’appalto».

    in risposta a: Controlli #876

    Francesco Sorbara
    Partecipante

    Ciao Palma,
    in relazione alle istanze di accesso civico generalizzato sugli appalti ti riporto un articolo pubblicato sul quotidiano sole 24ore enti locali a seguito di una recente sentenza del Consiglio di Stato.
    I limiti dell’accesso civico generalizzato (interessi giuridicamente rilevanti pubblici e privati)sono fissati tassativamente dall’articolo 5 bis del d. Lgs. 33/2013.
    Sul tema dell’accesso civico generalizzato, ti segnalo anche la recentissima circola del ministero della funzione pubblica 1/2019 che riprende e integra molti dei contenuti della circolare 2/2017, che tratta anche l’aspetto relativo ai costi (link http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Circolare_FOIA_n_1_2019.pdf).
    Spero di esserti stato utile.
    Saluti.
    Francesco

    Articolo
    Accesso civico generalizzato possibile su qualsiasi atto riguardante gli appalti pubblici
    di Stefano Usai
    La sentenza del Consiglio di Stato n. 3780/2019
    L’accesso civico generalizzato si deve applicare a ogni atto afferente l’appalto pubblico. Tale forma di accesso non può ritenersi limitata da norme preesistenti (e non coordinate con il nuovo istituto), come quelle della legge 241/1090, ma soltanto dalle prescrizioni «speciali» e interpretabili restrittivamente, che la stessa nuova normativa ha introdotto al suo interno.
    In questi termini l’importante sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 3780/2019

    Il contrasto in giurisprudenza
    Il giudice di Palazzo Spada interviene in tema di rapporti tra l’accesso civico generalizzato e gli atti dell’appalto fornendo un riscontro condivisibile alla problematica e, al contempo, risolvendo i dubbi sorti nella giurisprudenza di primo grado.
    Il collegio dà conto di due differenti letture della problematica. Secondo un primo indirizzo i documenti afferenti alle procedure di affidamento ed esecuzione di un appalto sono esclusivamente sottoposti alla disciplina prevista dall’articolo 53 del Dlgs 50/2016 e pertanto restano esclusi dall’accesso civico generalizzato regolato invece dall’articolo 5, comma 2, del Dlgs 33/2013 (Tar Emilia- Romagna, Parma, n. 197/2018; Tar Lombardia, Milano, n. 630/2019).
    Secondo un diverso orientamento, invece, dovrebbe riconoscersi l’applicabilità della disciplina dell’accesso civico generalizzato anche alla materia degli appalti pubblici (da ultimo la sentenza del Tar Lombardia n. 45/2019).
    Per decidere in maniera corretta, quindi, il giudice ritiene che si debba muovere dalla lettura coordinata e dalla interpretazione funzionale degli articoli 53 del Dlgs 50/2016, che rinvia alla disciplina prevista dall’articolo 22 e seguenti della legge n. 241/1990, e dell’articolo 5 bis, comma 3, Dlgs 33/2013. La disamina parte dal dato oggettivo secondo cui «il legislatore, attraverso l’introduzione dell’accesso civico generalizzato» ha inteso consentire l’accesso ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, «ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione, a “chiunque”, prescindendo da un interesse manifesto».

    Il consiglio di Stato
    Condividendo il ragionamento dell’appellante, in sentenza si precisa che l’articolo 5 bis, comma 3 del Dlgs n. 33/2013, nel momento in cui precisa che l’accesso civico generalizzato è escluso fra l’altro nei casi previsti dalla legge «ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti» intende far riferimento a «specifiche condizioni, modalità e limiti» ma non a intere «materie».
    Se così non fosse, l’obiettivo del legislatore risultrebbe completamente frustrato con la consenguente esclusione dell’intera materia relativa ai contratti pubblici «da una disciplina, qual è quella dell’accesso civico generalizzato, che mira a garantire il rispetto di un principio fondamentale, il principio di trasparenza ricavabile direttamente dalla Costituzione». Impendendo sul nascere, in questo modo, «quelle forme diffuse di controllo nel perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche» che si intende promuovere e alimentare a fini preventivi di comportamenti patologici.
    Le esclusioni ammissibili, dall’ambito di applicabilità dell’accesso civico generalizzato (come anche emerge dal parere 515/2016 del Consiglio di Stato), sono solamente quelle stabilite dal legislatore , per esempio «quelle relative alla politica estera o di sicurezza nazionale», ma al di fuori di queste situazioni – non estensibili analogicamente – possono insistere solamente dei «casi» specifici. Situazione non ricorrente nel caso di specie, trattandosi di appalto a prestazioni «standardizzate» con richiesta di accesso intervenuta una volta conclusa la procedura di gara e quindi in assenza di esigenze di tutela della par condicio.
    Il collegio, prosegue la sentenza, non ritiene che il richiamo, considerato invece decisivo dalla giurisprudenza di primo grado, all’articolo 53 del Codice dei contratti nella parte in cui esso rinvia alla disciplina degli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990 «possa condurre alla generale esclusione dell’accesso civico della materia degli appalti pubblici».
    È evidente che il Dlgs n. 97/2016, successivo sia al codice dei contratti, sia alla legge n. 241/1990, sconta un mancato coordinamento con quest’ultima normativa, sul procedimento amministrativo, «a causa del non raro difetto, sulla tecnica di redazione ed il coordinamento tra testi normativi, in cui il legislatore incorre».
    L’ultimo inciso è che nella richiesta di ostensione (il contratto stipulato con l’aggiudicataria; i preventivi dettagliati, i collaudi, i pagamenti «con la relativa documentazione fiscale dettagliata«), la stazione appaltante dovrà prestare particolare attenzione consentendo l’accesso soltanto alla documentazione – inclusa quella fiscale – strettamente relativa alla procedura di gara per cui è richiesto l’accesso civico, e alla esecuzione dell’appalto».

    in risposta a: Il FUNZIONAMENTO #826

    Francesco Sorbara
    Partecipante

    Ciao a tutti,e
    Mi associo al tema proposto da gianpaolo sul tema della della rotazione e in generale della gestione degli elenchi degli operatori economici.

    in risposta a: Il nostro MANIFESTO #825

    Francesco Sorbara
    Partecipante

    Ciao a tutti/e,
    Leggendo i vari manifesti, riassumerei le voci più ricorrenti in:
    – trasparenza
    – professionalità
    – responsabilizzazione.

    in risposta a: Project Work – Quarta edizione #824

    Francesco Sorbara
    Partecipante

    Ciao a tutti/e,
    L’argomento che vorrei affrontare ed approfondire è quello relativo alla gestione del rischio, con particolare riferimento all’ambito dei contratti pubblici.

    in risposta a: MASTER SEIIC 2019: presentiamoci! #759

    Francesco Sorbara
    Partecipante

    Ciao a tutti/e
    Sono Francesco Sorbara.
    Lavoro all’atc del Piemonte centrale, l’ente gestore degli alloggi di edilizia sociale ubicati in Torino e provincia, e mi occupo di prevenzione della corruzione e di trasparenza, quale supporto operativo del Rpct di Atc.
    Mi occupo di queste materie da cinque anni e credo che prevenire la corruzione significhi migliorare la propria organizzazione, rappresenti l’occasione per riprogettare le proprie procedure e i propri processi aziendali e, di conseguenza, l’occasione per migliorare l’offerta dei servizi verso l’utenza e i cittadini a cui ci si rivolge.
    Mi sono iscritto al master per migliorare e approfondire le mie competenze da mettere a disposizione dell’azienda publica dove lavoro.
    Confrontarmi con professionisti e con colleghi di altre realtà mi pare l’occasione giusta per raggiungere questo obiettivo.
    Buon master a tutti/e!

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