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  • in risposta a: Project Work – Quarta edizione #1637

    Palma Guglielmo
    Partecipante

    ABSTRACT TESI DI PALMA GUGLIELMO – L’AVVALIMENTO NEI CONTRATTI PUBBLICI

    La presente dissertazione si pone come obiettivo quello di analizzare la normativa e gli aspetti più problematici di un istituto che, come tanti altri, ha origine nella Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

    Con l’avvalimento un’impresa può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti provenienti da un’altra impresa, la quale, ovviamente, si impegna a metterli a disposizione del richiedente per il tempo necessario.

    Le ragioni che hanno portato all’introduzione dell’avvalimento vanno ricercate nel favorire la partecipazione degli operatori economici alle gare pubbliche, e in particolare delle PMI.

    Tuttavia, sia la giurisprudenza che la dottrina hanno messo in evidenza il rischio che l’avvalimento possa tradursi in un prestito meramente formale e astratto di requisiti permettendo l’aggiramento del sistema di capacità tecnica, organizzativa, economica e finanziaria per l’ingresso alle gare pubbliche.

    Il lavoro parte dall’analisi delle origini dell’istituto e della evoluzione normativa con lo scopo di evidenziare la continua tensione dialettica tra il legislatore nazionale e quello europeo; il primo intento ad impedire la creazione di scatole vuote, il secondo preoccupato di incentivare la partecipazione delle imprese alle gare pubbliche.

    La distanza tra le due posizioni si è ridotta nel corso degli anni anche se restano ancora dei punti di contrasto in merito al divieto di avvalimento multiplo e al divieto dell’avvalimento a cascata, trattandosi di limiti non previsti nelle direttive appalti, nonché in materia di responsabilità solidale dell’ausiliaria che nel nostro ordinamento è prevista come regola generale e a prescindere dalla tipologia dei requisiti prestati, mentre nelle direttive del 2014 è ammessa, invece, in termini facoltativi con riferimento solo ai requisiti economici e finanziari.

    Nel secondo capitolo vengono analizzati il contratto e le diverse tipologie di avvalimento con esposizione del copioso contenzioso, soprattutto in tema di prova del requisito, con la nota distinzione tra avvalimento di garanzia e avvalimento operativo e di prestito del requisito dell’esperienza professionale pregressa.

    Il lavoro termina con la disamina delle cautele introdotte dal legislatore al fine di scongiurare la creazione di “avvalifici”, di scatole vuote; in particolare l’obbligo per le stazioni appaltanti di verificare in sede di esecuzione del contratto di appalto la messa a disposizione effettiva da parte dell’ausiliaria delle risorse oggetto di avvalimento. L’Anac nell’esercizio del suo potere di vigilanza ha riscontrato la presenza di scatole vuote grazie alla presenza di soggetti che prestano i propri requisiti contemporaneamente a più concorrenti.

    Il lavoro si conclude con una riflessione sulle questioni più controverse di un istituto i cui caratteri non sono ancora definiti come dimostrato dalla copiosa giurisprudenza e dalle ben tre pronunce di rimessione alla Adunanza Plenaria ed una alla Corte di Giustizia UE dei primi mesi del 2020 che riguardano l’avvalimento.

    in risposta a: COMUNICARE FIDUCIA #1365

    Palma Guglielmo
    Partecipante

    POST OSSERVAZIONI

    COMUNICARE FIDUCIA

    La comunicazione, nel significato più ampio di trasmissione di informazioni, è considerata, non a torto, uno strumento molto efficace nella lotta alla corruzione. Una comunicazione incompleta, per non dire assente, nebulosa, crea un ostacolo insormontabile nella lotta alla corruzione e cela inevitabilmente il sospetto di un agire amministrativo non conforme alla legge.

    La società civile ha il diritto, ma anche il dovere civico, di controllare l’azione dell’amministrazione per verificarne l’integrità e l’efficienza e il conseguente corretto utilizzo delle risorse pubbliche. Ma per far ciò è necessario educare i cittadini a questo ruolo, far comprendere che possono diventare attori principali nella creazione di un nuovo sistema improntato alla legalità ed efficienza.

    Questo processo richiede un coacervo di azioni finalizzate ad un cambiamento di mentalità (scuola, campagne di sensibilizzazioni, etc.) che inevitabilmente postula un periodo di tempo molto lungo.

    In questo lavoro mi occuperò di una particolare categoria di destinatari, gli imprenditori, con riferimento al settore degli appalti pubblici, che, facendo uso di molte risorse finanziarie, si presta meglio di altri a fenomeni di corruzione. Gli imprenditori, essendo coinvolti in prima persona nella corretta gestione degli appalti pubblici in considerazione del danno economico che potrebbero subire da un’aggiudicazione illecita o frutto di condotte negligenti o imperite, possono svolgere meglio di altri il ruolo di controllori.

    Il nostro legislatore, sulla base delle esperienze maturate in altri Stati, ha introdotto con la legge 6 novembre 2012, n. 190, il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e con il d.l. 24 giugno 2014, n. 90, obblighi di trasparenza e di pubblicità.

    A distanza di qualche anno dall’introduzione di queste norme possiamo fare un punto sullo stato di fatto e chiederci:

    1) le PP.AA. adempiono correttamente e puntualmente agli obblighi normativi di pubblicità e di trasparenza?

    2) le informazioni pubblicate possono considerarsi sufficienti per rendere l’amministrazione come quella “casa di vetro” auspicata da Filippo Turati?

    Se si analizzano le sezioni “amministrazione trasparente” dei siti web delle PP.AA. si potrà constatare che molti enti non adempiono o adempiono solo parzialmente, o non correttamente, o in ritardo, alla pubblicazione dei dati sugli appalti aggiudicati.

    Ci si potrà inoltre rendere conto che i dati pubblicati, anche qualora si adempisse correttamente, non possono ritenersi sufficienti a consentire quel controllo diffuso che è strumento di contrasto alla corruzione. Dagli attuali obblighi di pubblicità si ricavano alcuni indici sintomatici di fenomeni corruttivi, quali la ricorrenza degli stessi nominativi, la presenza di numerosi affidamenti diretti, la ripetitività di acquisti nel breve periodo dello stesso genere merceologico che può celare frazionamenti abusivi. Tuttavia questi indici di corruzione sono più significativi per gli appalti sottosoglia. I dati pubblicati risultano infatti insufficienti a comprendere i processi decisionali per gli appalti soprasoglia.

    Occorrerebbe rivedere gli obblighi di pubblicazione attualmente vigenti, poiché, come è stato giustamente messo in luce, l’eccesso delle informazioni pubblicate può creare situazioni di “opacità per confusione” oltre a determinare una evidente eccessiva onerosità per le PP.AA., soprattutto quelle di piccole dimensioni.

    Al di là di questi specifici obblighi di informazione, la comunicazione tra operatori economici e stazione appaltante è resa ancora più difficile dai timori che avviluppano i dipendenti pubblici nel rilasciare informazioni. Il funzionario pubblico teme di essere accusato di avvantaggiare determinati imprenditori; dall’altro lato, però, l’operatore economico ha bisogno di ottenere risposte. Quale scambio diretto di informazioni è consentito tra imprese e funzionari pubblici? Quali forme di comunicazione possono essere utilizzate per informare gli operatori economici?

    Le problematiche sono molteplici ma è necessario creare un nuovo rapporto di fiducia tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici e ciò sarà possibile solo quando le PP.AA. risulteranno trasparenti e adotteranno delle regole certe, serie e rigorose, attraverso un apparato che potrà apparire rigido, ma che darà sicuramente maggiori garanzie di affidabilità, efficienza e integrità.

    DESTINATARI Operatori economici

    PROBLEMI

    1) mancato o incompleto adempimento degli obblighi di trasparenza delle PP.AA.;
    2) insufficienza dei dati pubblicati per rendere efficiente il controllo diffuso sugli appalti pubblici;
    3) come deve avvenire e con quali limiti la comunicazione diretta tra stazioni appaltanti e operatori economici;
    4) gli operatori economici non hanno fiducia nella P.A.

    OBIETTIVI

    1) garantire che le PP.AA. adempiano agli obblighi di pubblicità e trasparenza;
    2) rafforzare la trasparenza;
    3) migliorare e regolamentare la comunicazione tra stazioni appaltanti e operatori economici;
    4) aumentare la fiducia che gli operatori economici ripongono nella P.A.

    AZIONI OBIETTIVO 1 (garantire che le PP.AA. adempiano agli obblighi di trasparenza)

    – generare in modo automatico i dati da inserire nella sezione “amministrazione trasparente” della P.A. attraverso il trasferimento telematico delle informazioni sugli appalti contenute nei servizi SIMOG (sistema informativo monitoraggio gare) e SMART CIG (sistema per il rilascio del CIG in modalità semplificata) dell’ANAC. Tali servizi finalizzati alla creazione dei CIG richiedono l’inserimento di dati in parte corrispondenti a quelli che le PP.AA. sono tenute a riportare nel proprio sito web “amministrazione trasparente”. Con questo processo si ottengono due risultati: aggiornamento in tempo reale del sito della P.A. “amministrazione trasparente”; liberare le risorse umane prima destinate all’inserimento di questi dati per utilizzarle in altre attività con conseguente incremento della produttività. TEMPI: da 1 a 2 anni a seconda delle difficoltà che gli informatici incontreranno nella creazione del collegamento tra i due siti per il trasferimento dei dati;

    – creare dei collegamenti telematici tra il SICOGE (sistema integrato di contabilità economica-finanziaria delle amministrazioni centrali utilizzato per la registrazione delle fatture e il pagamento delle stesse), o altro sistema di contabilità, e il sito web sezione “amministrazione trasparente” per trasferire e aggiornare in modo automatico i dati sui pagamenti delle fatture di ciascun contratto. TEMPI: da 1 a 2 anni a seconda delle difficoltà che gli informatici incontreranno nella creazione del collegamento tra i due siti per il trasferimento dei dati;

    – creare un ente ad hoc, sovraordinato, di livello provinciale o regionale, NON appartenente allo stesso apparato della P.A. controllata, con funzioni di vigilanza sul rispetto di tutti gli altri obblighi di pubblicazione. TEMPI: non definibili perché occorre una legge per la costituzione di tali enti; bisogna inoltre considerare i tempi tecnici necessari per dotare tali enti delle risorse umane, strumentali e finanziarie per svolgere adeguatamente le proprie funzioni;

    – si potrebbe introdurre, per ovviare alla mancata pubblicazione delle determine a contrarre relative agli appalti sottosoglia da parte della S.A, l’obbligo del loro inserimento nel sito dell’ANAC al fine di ottenere l’assegnazione del CIG. Tali determine sarebbero oggetto di trasferimento automatico secondo le indicazioni fornite al punto 1). Tempi: 6 mesi per aggiornare il sito dell’ANAC.

    – Previsione di un regolamento interno che definisce, oltre ai soggetti responsabili, le modalità e le tempistiche di pubblicazione e il periodico monitoraggio da parte del rpct.

    AZIONI OBIETTIVO 2 (rafforzare la trasparenza)
    – aumentare le informazioni che dovranno essere direttamente accessibili dagli operatori economici e da tutti i cittadini. TEMPI: non definibili in quanto si rende necessario un provvedimento legislativo;

    – creazione di un archivio contenente tutti gli atti delle gare gestite telematicamente, dalla documentazione amministrativa dei concorrenti alle offerte tecniche ed economiche (fatta eccezione per quelle parti che potrebbero costituire segreti commerciali e tecnici e che devono essere previamente individuate nei bandi di gara per evitare che gli O.E. possano addurre tali motivi per impedire l’accesso agli altri concorrenti), dai verbali di gara di controllo della documentazione amministrativa e di valutazione delle offerte tecniche ed economiche fino alla documentazione di verifica del possesso dei requisiti ex art. 80 Cod.App. TEMPI: vedasi punto 1) per l’introduzione dell’obbligo.

    – pubblicazione delle penali e sanzioni che le stazioni appaltanti comminano al singolo operatore economico per inadempimento, anche per finalità reputazionali e dei contratti di transazione intervenuti tra la S.A. e l’impresa. TEMPI: vedasi punto 1) per l’introduzione dell’obbligo.

    – pubblicazione del rispetto del cronoprogramma dei lavori e del rispetto dei tempi per le forniture e servizi. TEMPI: vedasi punto 1) per l’introduzione dell’obbligo.

    – elaborare in modo automatizzato dei grafici che proiettano gli acquisti di forniture, servizi e lavori effettuati negli anni precedenti e gli scostamenti tra i lavori, servizi e forniture programmati e quelli realmente effettuati per rilevare eventuali inefficienze nella programmazione. TEMPI: vedasi punto 1) per l’introduzione dell’obbligo.

    AZIONI OBIETTIVO 3 (migliorare la comunicazione tra stazioni appaltanti e operatori economici)

    – adottare dei protocolli destinati ai dipendenti pubblici su come e in che modo interagire con gli operatori economici relativamente a ciascuna fase del procedimento di gara:

    1. fase della programmazione.
    In questa fase gli imprenditori non dovrebbero avere contatti con la P.A. che è tenuta a determinare i suoi fabbisogni secondo le proprie esigenze e le risorse finanziarie disponibili. Qualora si renda comunque necessaria la partecipazione di imprese al processo di programmazione è indispensabile tracciare i rapporti tra P.A. e privati e verbalizzare gli incontri che dovrebbero essere aperti al pubblico nel rispetto della massima trasparenza ed essere partecipati dal RPC. Per acquisire le informazioni utili alla programmazione si dovrebbero consultare le imprese osservando le norme del codice degli appalti sulla consultazione preliminare di mercato a tutela della concorrenza e dell’imparzialità. Si rischia diversamente di violare i principi di concorrenza e di imparzialità attribuendo dei vantaggi all’imprenditore consultato;

    2. fase della progettazione della gara.
    In questa fase gli imprenditori potrebbero essere contattati dalle stazioni appaltanti per conoscere “l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate”, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Si tratta di una fase delicata in cui il contatto con le imprese deve essere accompagnato da opportune cautele volte a tutelare la concorrenza e a prevenire il rischio di corruzione.

    Evitare qualsiasi contatto diretto tra le imprese e l’ufficio gara della stazione appaltante, fatta eccezione, con le garanzie previste dalla legge, per le consultazioni preliminari di mercato. L’assenza di un contatto tra i dipendenti pubblici e gli operatori economici riduce il rischio di condizionamenti e corruzione e anche di comunicazione ingenua di notizie che attengono al futuro appalto.

    Preferire indagini di mercato “neutre”, come la consultazione di cataloghi elettronici della P.A. o dei fornitori, o consultazione di riviste specializzate nei settori merceologici di riferimento;

    3. fase dell’esecuzione.
    Questa fase potrebbe richiedere un confronto tra l’impresa affidataria e l’ufficio del direttore dell’esecuzione visto che quest’ultimo è tenuto a controllare la corretta esecuzione dell’appalto. Sarebbe in ogni caso preferibile utilizzare forme di comunicazione scritta rispetto a quella orale e limitare al minimo il contatto diretto con l’operatore per evitare forme di condizionamento.

    – attività di formazione dei dipendenti pubblici diretta ad incrementare la competenza e di conseguenza l’efficienza. Preferibile attività formativa pratica. TEMPI: corso di formazione della durata complessiva di un mese diviso in moduli mensili della durata di 3 giorni ciascuno.

    AZIONI OBIETTIVO 4 (aumentare la fiducia che gli operatori economici ripongono nella P.A)

    Questo obiettivo può essere raggiunto solo tramite un insieme di azioni volto ad arginare i rischi di corruzione sottesi ad ogni fase della procedura di affidamento.

    – FASE DELLA PROGRAMMAZIONE

    1) creare un ufficio ad hoc delegato alla corretta programmazione degli acquisti con funzione di collettore dei fabbisogni di tutti gli uffici della P.A. in questione, anche sulla base della proiezione degli appalti di lavori, servizi e forniture degli anni precedenti. Questo organo opererebbe in collaborazione con il RPC per verificare il rispetto e la corretta programmazione degli appalti, se eventuali proroghe concesse non nascondano forme di corruzione, e se si è dato luogo a forme di frazionamento degli appalti o a procedure in urgenza per eludere la normativa europea a tutela della concorrenza. TEMPI: essendo un ufficio interno i tempi possono andare dai 3 ai 6 mesi in relazione alle difficoltà pratiche per l’individuazione del personale con conseguente formazione, della sede logistica, delle dotazioni informatiche e telematiche.

    2) estendere gli obblighi di pubblicazione relativi alla programmazione anche agli acquisti di importo inferiore a 40 mila euro per beni e servizi e 100.000 per i lavori. È logico che tale programmazione non può riguardare eventi imprevedibili e urgenti che per definizione non sono programmabili. Si rischia diversamente come accade attualmente di non informare correttamente sui fabbisogni reali della P.A. in considerazione del fatto che la maggioranza degli affidamenti è inferiore a tali soglie. TEMPI: non determinabile perché l’obbligo richiede una modifica legislativa;

    3) per ovviare agli inconvenienti di una cattiva programmazione, utilizzare gli accordi quadro o contratti di acquisto conclusi dalle Centrali di Committenza o altre stazioni appaltanti. TEMPI: non definibile preventivamente in quanto occorre una revisione a livello centrale attraverso un’attività di studio che supera le attuali criticità nell’utilizzo di questi nuovi modelli innovativi.

    – FASE DELLA PROGETTAZIONE DELLA GARA

    1) rotazione del RUP che deve essere però in possesso delle competenze professionali necessarie alla gestione dell’appalto. Un RUP incompetente favorisce forme di maladministration. Criticità: personale insufficiente ad attuare il principio di rotazione. Il principio di rotazione deve essere garantito dall’organo di vertice e deve essere finalizzato ad impedire che la procedura di gara avente lo stesso oggetto sia gestito consecutivamente dallo stesso RUP. TEMPI: immediato;

    2) istituire un ufficio ad hoc per il controllo delle procedure di affidamento in economia o negoziate di un numero ridotto di amministrazioni. TEMPI: non definibili perché l’istituzione dell’ente richiede l’intervento del legislatore e i necessari tempi tecnici per la sua costituzione;

    3) individuare dei criteri di valutazione delle offerte tecniche il più possibile oggettivi e meno discrezionali in modo da evitare lo sconfinamento nell’arbitrarietà delle commissioni di gara. TEMPI: immediato.

    5) verificare il rispetto di bandi tipo e capitolati tipo. TEMPI: immediato

    6) verificare la pubblicazione delle determine a contrarre per le procedure negoziate. TEMPI: immediato;

    7) preferire l’adesione ad accordi quadro o acquisti effettuati da Centrali di Committenza;

    8) limitare gli affidamenti diretti preferendo la gara anche nel caso di importi inferiori a 40 mila euro. TEMPI: immediato.

    – FASE DELLA GESTIONE DELLA GARA

    1) Selezionare una commissione di gara competente e imparziale. I commissari devono essere scelti tra coloro che abbiano le competenze tecniche necessarie in relazione all’oggetto dell’appalto e secondo operazioni di sorteggio. Attualmente l’albo dei commissari di gara non ha avuto attuazione per insufficienza del numero di aspiranti commissari. Per superare l’inconveniente si dovrebbero introdurre degli incentivi economici in modo da rendere appetibile un’attività con alti rischi professionali. TEMPI: non definibili perché presenta molte variabili.
    2) La gara telematica supera tutti gli inconvenienti pratici in materia di segretezza e rende più facilmente accessibile on line tutta la documentazione di gara. Si auspica però la diretta accessibilità da parte degli interessati di tutta la documentazione di gara, compresi i verbali di gara e anche le offerte tecniche dei concorrenti, fatta eccezione per le parti che sono state previamente definite dalla stazione appaltante e che potrebbero costituire segreti commerciali e industriali. Chi miglior controllore della procedura di affidamento se non le imprese concorrenti non aggiudicatarie?
    3) Pubblicare tutti gli atti di verifica dei requisiti ex art. 80 Codice Appalti. TEMPI: immediato
    4) Prevedere maggiori garanzie di trasparenza e di imparzialità nelle procedure negoziate che attualmente non vengono accompagnate dalle stesse precauzioni previste per le gare aperte; attraverso ad esempio la previsione di un sistema informatico di protocollazione delle offerte inalterabile o per l’esame dei preventivi in caso di affidamenti sottosoglia. TEMPI: 2 mesi;
    5) Introdurre il doppio controllo nelle verifiche dei requisiti per evitare comportamenti devianti. TEMPI: dai 3 ai 6 mesi;
    6) Verificare se tra le imprese concorrenti vi siano rapporti di collegamento, controllo o accordi anche tramite soggetti, consulenti di più imprese.

    – FASE DELL’ESECUZIONE

    1) Redigere una check list dei controlli da effettuare; TEMPI: 1 mese
    2) Redigere un piano dei controlli che stabilisca il numero, l’oggetto, i tempi. Il controllo deve essere costante e periodico. TEMPI: 1 settimana;
    3) Applicare misure sanzionatorie adeguate in caso di inadempimento per essere credibili nei confronti delle imprese e dare un chiaro segnale del rischio di risoluzione del contratto;
    4) Creazione di un ufficio interno che controlli il rispetto del piano dei controlli e l’applicazione e la congruità delle sanzioni. TEMPI: 3 mesi;
    5) Per i lavori redigere dei report per mettere in evidenza i costi e i tempi concordati con i costi e i tempi effettivi. TEMPI: pochi giorni;
    6) Consentire il controllo diretto degli operatori economici sulla esecuzione dell’appalto regolamentando i tempi e i modi in cui deve avvenire questo controllo per evitare contestazioni pretestuose o intralci alla P.A. Si potrebbe dare luogo ad esempio alla costituzione di forme di partenariato pubblico-privato per settori merceologici o tipo di appalto finalizzato al controllo a campione sull’attività realizzata dall’impresa aggiudicataria. TEMPI: dai 6 ai 18 mesi;
    7) Prevedere forme di rendicontazione delle fatture sostenute dall’impresa affidataria per verificare la corretta esecuzione delle prestazioni e la corrispondenza agli standard richiesti. TEMPI: 3 mesi

    in risposta a: piano di prevenzione dei rischi #1144

    Palma Guglielmo
    Partecipante

    Che dire del piano anticorruzione di Andrea? si tratta di un vero e professionale piano anticorruzione, pensato per un ente pubblico con una attenta analisi dei rischi

    in risposta a: Divieto di partecipazione plurima #1035

    Palma Guglielmo
    Partecipante

    Davide ho trovato questa sentenza che secondo me ti potrà essere utile. LEGGI DAL PUNTO 4

    T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., (ud. 25/09/2019) 10-10-2019, n. 1546

    AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
    Contratti

    OPERE PUBBLICHE E SERVIZI (APPALTO DI)
    In genere

    Fatto – Diritto P.Q.M.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

    Lecce – Sezione Prima

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 843 del 2019, proposto da

    C. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Quinto, Pietro Quinto, Francesco Scardia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;

    contro

    Commissario Straordinario per Interventi di Bonifica urgenti di bonifica ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;

    nei confronti

    T.C. ed altri S.r.l. non costituiti in giudizio;

    C.I.\ S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Bifolco, Ermanno Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

    Ditta Individuale F.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Agnese Caprioli in Lecce, via Scarambone 56;

    per l’annullamento

    Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

    – del decreto del Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto n. 115 del 14/5/2019, comunicato a mezzo pec il 20/5 successivo, con cui sono stati aggiudicati in via definitiva all’A. C.I.\ i lavori di bonifica delle aree non pavimentate del Cimitero San Brunone in Taranto (CIG (…));

    – di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresi, nei limiti dell’interesse, i verbali di gara ed il provvedimento di ammissione al prosieguo della gara per la valutazione dell’offerta tecnica ed economica, nella parte in cui non hanno disposto l’esclusione della prima e della seconda classificata per difetto dei requisiti di partecipazione e per falsa dichiarazione;

    – del contratto di appalto ove nelle more stipulato e con espressa istanza di subentro.

    Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da C.I.\ S.R.L. il 15\7\2019:

    – degli atti e delle determinazioni assunte dalla Stazione appaltante, con espressa limitazione alla parte in cui è stato disposto: a. all’esito della valutazione dell’offerta tecnica, il superamento da parte della C. spa della prevista soglia di sbarramento e la conseguente ammissione del concorrente alla successiva fase di apertura e valutazione dell’offerta tempo e dell’offerta economica, ed in particolare tutti i verbali delle riunioni, in seduta riservata, della commissione giudicatrice; e segnatamente del verbale n. 1 del 04.02.2019 nella parte in cui la stessa commissione si è determinata nel ritenere ammissibile e conforme alle prescrizioni della regolamentazione di gara l’offerta tecnica della ricorrente principale con specifico riguardo ai criteri di ponderazione: a1) “P2 soluzioni migliorative architettoniche”, laddove la ricorrente principale ha introdotto soluzioni non immediatamente eseguibili in quanto condizionate dalla preventiva approvazione della competente Soprintendenza; a2) “P5 Specializzazione del responsabile tecnico di cantiere”, laddove la ricorrente principale ha individuato un soggetto (diverso da proprio direttore tecnico) sprovvisto della abilitazione professionale prevista dalla lex specialis; a3) “P8 Organizzazione dei mezzi e del personale” inficiato dalla presenza nell’organigramma del direttore di cantiere sprovvisto della abilitazione professionale richiesta dalla lex specialis; b. la correttezza e l’ammissibilità dell’offerta economica della ricorrente principale C., nonostante l’incompletezza causata dalle carenze della prescritta “Lista Lavorazioni”, la quale non contempla – né tantomeno quantifica – tutte le lavorazioni oggetto dell’offerta tecnica presentata dalla ricorrente con particolare riguardo al verbale di gara n. 8 del 19.4.2019, in seduta pubblica, nella parte in cui la Commissione, nonostante l’espressa sanzione espulsiva, ha ritenuto ammissibile l’offerta economica presentata dalla C. attribuendole il relativo punteggio;

    – di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, sempre con espressa limitazione alla parte dispositiva relativa alla decisione di ritenere ammissibile l’offerta presentata dalla C.;

    – in parte qua e ove occorra, degli atti indittivi della gara qualora non dovessero prevedere l’espressa sanzione espulsiva per le suesposte carenze dell’offerta presentata dalla controinteressata.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 settembre 2019 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come da verbale;

    Svolgimento del processo – Motivi della decisione

    1. Il Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto ha bandito una gara per la realizzazione “Dell’intervento di bonifica delle aree non pavimentate del cimitero San Brunome” nel Comune di Taranto, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50 del 2016 secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo un importo a base di gara di Euro 6.127.022,20.

    In data 28 gennaio 2019 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente il Decreto di approvazione del verbale del seggio di gara n. 1 dell’8 gennaio 2019 e n. 2 del 9 gennaio 2019 con il quale sono stati ammessi tutti i concorrenti.

    La Commissione ha quindi proceduto all’esame delle offerte economiche pervenute ed ha formulato la proposta di aggiudicazione all’A. C.I.\, collocando al secondo posto della graduatoria l’A. F.V. ed al terzo la C., odierna esponente.

    Con decreto del Commissario Straordinario del 14 maggio 2019 n. 115 – pubblicato sul sito istituzionale il 17 maggio 2019 e comunicato a mezzo pec il successivo 20 maggio – è stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore della prima classificata, nonché l’esecuzione del contratto in via anticipata ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

    La odierna esponente ha presentato formale istanza di accesso agli atti della procedura ed alle offerte delle prime due classificate il giorno stesso in cui ha ricevuto la comunicazione del predetto decreto.

    All’esito dell’ostensione dei documenti richiesti, intervenuta il 13 giugno e completata il successivo 17 giugno, la C. ha proposto ricorso avverso il menzionato decreto di aggiudicazione, notificato il 19 giugno 2019, formulando il seguente motivo di diritto: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5 lett. m); violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. f bis); violazione della par condicio e del principio di segretezza delle offerte”.

    Nello specifico, l’esponente ha lamentato la violazione del divieto di collegamento e degli obblighi dichiarativi, atteso “il conclamato rapporto parentale che intreccia le tre compagini – che formano le A. classificatesi al primo ed al secondo posto n.d.r. – a livello di organi di vertice, di rappresentanza e societari”.

    La ricorrente ha concluso chiedendo l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento gravato nonché del contratto di appalto ove nelle more stipulato, formulando espressa istanza di subentro.

    Si sono costituiti Il Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto e le controinteressate C.I. s.r.l. e Ditta F.V., che hanno eccepito in via preliminare l’irricevibilità e/o inammissibilità del ricorso in esame per tardività della notifica, avvenuta in violazione dell’art. 120 commi 2 bis e 6 bis C.P.A. e, nel merito, l’infondatezza dello stesso, concludendo per la reiezione della domanda.

    Il successivo 15 luglio 2019, la C.I.\ s.r.l. ha notificando ricorso incidentale formulando i seguenti motivi di diritto:

    – “Sulla mancata esclusione del ricorrente principale per inidoneità dell’offerta tecnica. Manifesta illogicità ed irragionevolezza; Carenza motivazionale e travisamento dei fatti; Errore nei presupposti di fatto e presupposti falsi ed inverosimili; Difetto di istruttoria; Violazione e falsa applicazione dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50 del 2016; Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 328 del 2001; Violazione e falsa applicazione della lex specialis; Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche – Arbitrarietà, Travisamento, Disparità”;

    – “Sulla mancata esclusione del ricorrente principale per irregolarità dell’offerta economica. Violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 95 del D.Lgs. n. 50 del 2016 Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del disciplinare di gara – Eccesso di potere per manifesta illogicità ed irragionevolezza – Difetto di istruttoria”.

    Il ricorrente incidentale ha concluso chiedendo l’annullamento delle determinazioni della Stazione appaltante in parte qua.

    Rilevato che, nella camera di consiglio del 17 luglio 2019, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare ai termini a difesa in relazione al predetto ricorso incidentale, il Collegio, con ordinanza n. 435/2019, ha disposto la sospensione dei provvedimenti gravati, “in considerazione della natura del pregiudizio dedotto e dell’opportunità di consentire al Tribunale, nel merito, una decisione re adhuc integra della causa, e comunque richiedendo le questioni poste con il ricorso ulteriori approfondimenti”.

    All’udienza del 25 settembre 2019 la causa è stata introitata per la decisione.

    2. Preliminarmente osserva il Collegio che la Corte di Giustizia U.E., sez. X, con sentenza del 5 settembre 2019 (causa C-333/18) ha risolto la questione rimessa dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con ordinanza 11 maggio 2018, n. 6, relativa al rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale, affermando che la normativa europea in materia di appalti pubblici deve essere interpretata nel senso che essa osta a che un ricorso principale inteso a ottenere l’esclusione di un altro offerente, proposto da un concorrente che abbia interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che affermi di essere leso da una violazione del diritto dell’Unione, venga dichiarato inammissibile in base al diritto nazionale, quali che siano il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell’appalto e il numero di quelli che hanno presentato ricorsi.

    Conseguentemente, atteso il carattere non escludente del ricorso incidentale proposto dalla C.I.\, verranno scrutinati entrambi i ricorsi.

    3. Tanto premesso, per ragioni logico sistematiche si ritiene di procedere con l’esame del ricorso principale e, in via preliminare, dell’eccezione di irricevibilità e/o inammissibilità sollevata dalle resistenti.

    Sul punto, vale subito rilevare che la res iudicanda resta tuttora disciplinata, in ossequio al principio tempus regit actum, dall’art. 120 comma 2 bis del c.p.a., sebbene abrogato dall’art. 1, comma 4, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32.

    Invero, la previsione di cui al successivo comma 5 in forza della quale “Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto” deve essere interpretata nel senso di ritenere che si applicano ai processi relativi a provvedimenti di ammissione che siano intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento d’urgenza.

    Diversamente opinando, verrebbero violati i principi di irretroattività delle norme transitorie (in tal senso SS.UU. nn.9341, 9284 e 9285 del 2016) e di certezza del diritto.

    Nella fattispecie in esame, la gara è stata bandita in data 5 ottobre 2018 e il decreto di ammissione dei concorrenti alla procedura di affidamento è stato pubblicato in data 28 gennaio 2019, mentre il D.L. n. 32 del 2019 è entrato in vigore solamente il 19 aprile 2019 quindi quasi tre mesi dopo l’adozione del provvedimento in esame.

    Ritiene, quindi, il Collegio, che debba trovare applicazione nella fattispecie in esame, ratione temporis, la disciplina previgente al predetto D.L. n. 32 del 2019.

    Orbene, l’art. 120 comma 2-bis del C.P.A., prevedeva che: “il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della L. 28 gennaio 2016, n. 11. L’omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E’ altresì inammissibile l’impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività”.

    L’art. 29 del Codice Contratti prescriveva, al comma 1, che “Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell’ambito del settore pubblico di cui all’articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati ai sensi dell’articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell’articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’ articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai concorrenti … di detto provvedimento, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l’impugnativa di cui al citato articolo 120 comma 2 bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione”.

    In questo contesto normativo, parte della giurisprudenza si è espressa nel senso di ritenere che la decorrenza del termine per la proposizione del ricorso ex art. 120, comma 2-bis, c.p.a. è ancorato alla pubblicazione del provvedimento recante le ammissioni/esclusioni, e non alla comunicazione individuale di quest’ultimo ai concorrenti (C. di St. n. 2045/2018; C. di St. n. 2176/2018).

    Secondo diverso orientamento, è invece necessaria la piena conoscenza dell’atto di ammissione del controinteressato, acquisita prima o in assenza della sua pubblicazione sul profilo telematico della stazione appaltante, può provenire da qualsiasi fonte e determina la decorrenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso.

    In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che “sebbene il comma 2-bis dell’art. 120 cod. proc. amm., inserito dall’art. 204, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 50 del 2016 (a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 220 D.Lgs. n. 50 del 2016), nella disciplina del c.d. rito super-speciale previsto per l’impugnazione degli atti di esclusione e di ammissione (d) alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, faccia riferimento, ai fini della decorrenza dell’ivi previsto termine d’impugnazione di trenta giorni, esclusivamente alla pubblicazione del provvedimento di ammissione o esclusione sul profilo telematico della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 50 del 2016, ciò non implica l’inapplicabilità del generale principio sancito dall’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. e riaffermato nel comma 5, ultima parte, dell’art. 120 cod. proc. amm., per cui, in difetto della formale comunicazione dell’atto, il termine decorre dal momento dell’avvenuta conoscenza dell’atto stesso, purché siano percepibili i profili che ne rendano evidente la lesività per la sfera giuridica dell’interessato in rapporto al tipo di rimedio apprestato dall’ordinamento processuale. In altri termini, in difetto di un’espressa e univoca correlativa espressa previsione legislativa a valenza derogatoria e in assenza di un rapporto di incompatibilità, deve escludersi che il comma 2-bis dell’art. 120 cod. proc. amm. abbia apportato una deroga all’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. e al principio generale della decorrenza del termine di impugnazione dalla conoscenza completa dell’atto” (C.di St. 5870/2017).

    Sul tema è intervenuta la Corte di Giustizia Ue (cfr. ordinanza del 14 febbraio 2019, C- 54/18) che ha premesso che l’obiettivo posto dall’art. 1, paragrafo 1, della direttiva 89/665 – che è quello di garantire ricorsi efficaci contro le violazioni delle disposizioni applicabili in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici – può essere conseguito soltanto se i termini prescritti per proporre siffatti ricorsi iniziano a decorrere dalla data in cui il ricorrente abbia avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza dell’asserita violazione di dette disposizioni. Da tale premessa, il Giudice eurounitario ha fatto conseguire che una normativa nazionale, quale il comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a. è compatibile con la direttiva 89/665 solo a condizione che i provvedimenti in tal modo comunicati siano accompagnati da una relazione sui motivi pertinenti, tale da garantire che i suddetti interessati siano venuti o potessero venire a conoscenza della violazione del diritto dell’Unione dagli stessi lamentata. Ha, inoltre, rilevato che l’efficacia del controllo giurisdizionale garantito dall’art. 47 della Carta presuppone che l’interessato possa conoscere la motivazione su cui si fonda la decisione adottata nei suoi confronti, vuoi in base alla lettura della decisione stessa vuoi a seguito di comunicazione della motivazione effettuata su sua richiesta, al fine di consentirgli di difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se gli sia utile adire il giudice competente, nonché per porre pienamente in grado quest’ultimo di esercitare il controllo sulla legittimità della decisione nazionale in questione (sentenze del 15 ottobre 1987, H. e a., 222/86, EU:C:1987:442, punto 15, nonché del 4 giugno 2013, ZZ, C 300/11, EU:C:2013:363, punto 53).

    Orbene, il Collegio ritiene, nell’esegesi della disciplina di settore, di privilegiare una lettura più garantista del suindicato assetto normativo, ancorando la decorrenza del termine di impugnazione a situazioni di effettiva, concreta e completa conoscibilità della documentazione utile. Pertanto, la pubblicazione delle ammissioni e delle esclusioni deve contenere anche l’accessibilità ai relativi atti (e motivazioni), ciò affinché la tutela giurisdizionale possa essere compiutamente esercitata, non essendo sufficiente a far decorrere il termine di impugnativa la mera elencazione di offerenti ammessi senza ulteriori chiarimenti (C. di St. n. 4025/2019, n. 1753/2019). Né tale principio patisce eccezione per il solo fatto che l’operatore non abbia esercitato la facoltà di presentare un’istanza di accesso, o la eserciti avuta conoscenza dell’aggiudicazione, dal momento che la peculiarità della disciplina di settore mal si coniuga con il tradizionale orientamento secondo cui è affidato alla diligenza del singolo interessato l’onere di attivarsi tempestivamente, una volta acquisita la conoscenza di un provvedimento lesivo, per conoscere tutte le ulteriori circostanze poste a fondamento del medesimo, che ritenga necessarie allo scopo di esercitare compiutamente il proprio diritto di impugnazione e difesa (cfr. C. di St. n. 4025/2019, n. 726/2018).

    Sul punto, i giudici di Palazzo Spada hanno affermato che “la previsione di cui all’articolo 120, comma 2-bis presenta già di per sé alcuni profili di criticità in quanto individua in capo ai partecipanti alle pubbliche gare un interesse all’impugnativa di stampo eminentemente processuale a fronte di un atto (l’ammissione di un concorrente) di per sé inidoneo a determinare nella sfera giuridica del concorrente un pregiudizio naturaliter dotato dei caratteri della concretezza e dell’attualità. È piuttosto evidente che, attraverso la vera e propria fictio di lesività che ispira la disposizione in parola il legislatore abbia inteso rinvenire un delicato (e non ulteriormente superabile) punto di equilibrio fra – da un lato – l’esigenza di accelerare processi di notevole interesse economico e di fornire pronta certezza in tale importante settore e – dall’altro – quello di non comprimere oltre misura i canoni fondamentali della pienezza ed effettività della tutela giudiziale. Ma se la disposizione appena richiamata rappresenta di per sé un delicato punto di equilibrio fra valori potenzialmente antinomici (peraltro, con la fissazione di un termine di impugnativa estremamente ridotto e di per sé idoneo a rendere ulteriormente difficile l’adeguata difesa in giudizio) e se è lo stesso Legislatore ad avere imposto a carico delle stazioni appaltanti – quale evidente contraltare sistematico – l’obbligo di porre tempestivamente a disposizione dei concorrenti la documentazione a supporto delle disposte ammissioni, ne consegue che non possa aderirsi ad una lettura che ponga ulteriormente a carico dei concorrenti oneri di carattere procedimentale o processuale al fine di attingere uno strumento di tutela già di per sé connotato da evidenti criticità. Un ulteriore argomento di carattere sistematico a sostegno della tesi sin qui esposta rinviene dal generale dovere di leale collaborazione che grava in capo all’amministrazione (in quanto operatore professionale qualificato) anche in virtù di un’espressa previsione di legge e dall’evidente iniquità che emergerebbe se si aderisse alla tesi secondo cui la violazione da parte della stazione appaltante di un puntuale obbligo legale di allegazione invece di risolversi in danno della stessa, si risolvesse invece in danno del concorrente, gravandolo di oneri aggiuntivi quale quello di attivarsi per ottenere l’accesso a quegli stessi atti che l’amministrazione avrebbe dovuto porre a sua disposizione, subendo – in carenza di ciò – gli effetti dannosi del decorso del termine per l’impugnativa. È evidente al riguardo che, laddove si aderisse a tale impostazione, si determinerebbe un costrutto sistematico e applicativo apertamente contrastante con il tradizionale principio nemo auditur suam turpitudinem allegans” (C. di St. n. 4025/2019; n. 699/2019).

    Passando all’esame della fattispecie concreta, per poter stabilire se il ricorso in esame è tempestivo o meno, occorre preliminarmente richiamare gli elementi di fatto mutuabili dalle acquisizioni processuali, dalle quali risulta acclarato in particolare che: la stazione appaltante ha pubblicato il decreto di ammissione sul sito istituzionale della Stazione appaltante in data, 28 gennaio 2019; pur pubblicando detto provvedimento, ha omesso di darne comunicazione agli interessati ed ha mancato, altresì, di rendere disponibili i documenti esaminati ed i verbali di gara, limitandosi a dare atto dei concorrenti ammessi; la detta statuizione non è stata fatta oggetto di gravame nel prescritto termine di 30 gg; ulteriori informazioni sono state acquisite dalla ricorrente attraverso la coltivazione di una formale richiesta di ostensione degli atti che risulta avanzata il 20 maggio 2019 (data in cui è stato comunicato il provvedimento di aggiudicazione); gli atti sono stati messi a disposizione della istante in parte in data 13 giugno e ed in parte il successivo 17 giugno; il giudizio è stato introdotto in data 19 giugno.

    Precipitato dei principi giurisprudenziali sopra illustrati, è la tempestività del ricorso in esame, atteso che il dies a quo da cui far decorrere i termini per l’impugnazione deve coincidere con quello in cui l’esponente ha avuto concreta e completa conoscenza della documentazione utile.

    Invero, la ricorrente ha avuto piena cognizione della documentazione utile solamente a seguito dell’ostensione degli atti di gara, completata in data 17 giugno 2019, ed ha notificato l’atto introduttivo del presente giudizio il successivo 20 giugno, nel rispetto dei termini di cui all’art. 120 comma 2 bis c.p.a.

    Tanto basta ai fini della declaratoria di ammissibilità del ricorso proposto dalla C. s.p.a.

    4. Si procede, quindi, con la disamina delle censure di merito.

    Con l’unico motivo, il ricorrente deduce la violazione del divieto di collegamento e degli obblighi dichiarativi di cui all’art. 80, comma 5 lett. m) e lett. f bis) D.Lgs. n. 50 del 2016, atteso “il conclamato rapporto parentale che intreccia le tre compagini – che formano le A. classificatesi al primo ed al secondo posto n.d.r. – a livello di organi di vertice, di rappresentanza e societari”.

    Rappresenta in particolare che: la S.C. srl il cui socio unico ed amministratore unico è la sig.ra M.F. fa parte dell’A. prima classificata; la Ditta individuale F.V. – partecipata ed amministrata dall’omonimo titolare – e la M. srl – partecipata al 50% ciascuno dai sig.ri F.M. e F.P.D., germani tra loro e con il predetto F.V. – fanno parte dell’A. secondo classificato; la sig.ra M.F. è madre dei germani F.; Il sig. F.P.D. è domiciliato in T. alla Via per M. F. Km 5.500, ove è collocata la residenza della madre; nella visura camerale della S&C è indicata come “impresa di riferimento” la società “Impresa V.F. srls”; la visura della S&C riporta la sede dell’unità locale alla Via per M. F. 5950, Taranto, coincidente con la sede dell’unità locale della ditta F.V., nonché con la sede legale della M. srl; le tre società risultano in possesso di attestazione SOA e certificazione di qualità rilasciate dai medesimi organismi.

    Secondo la prospettazione del ricorrente, tale rapporto parentale che intreccia le tre compagini a livello di organi di vertice, di rappresentanza e societari, già di per sé idoneo a determinare l’esclusione dei concorrenti per violazione dell’art. 80, comma 5 lett. m) D.Lgs. n. 50 del 2016, non sarebbe stato neppure dichiarato dalle predette concorrenti in sede di gara, come invece espressamente richiesto dal DGUE dagli stessi compilato ai fini della partecipazione ed in violazione dell’art. 80 comma 5 lett. f bis) del predetto D.Lgs. n. 50 del 2016

    Le resistenti premettono che “il collegamento, quale fenomeno di natura meramente economico-funzionale tra imprese, è ex se neutro, sicché solo laddove vi sia unicità di centro decisionale, permanente o occasionale ma comunque perfezionato, in relazione alla singola gara è preciso dovere della Stazione appaltante procedere all’esclusione delle offerte”. Deducono, quindi, che nessuna forma di controllo, formale o sostanziale che sia, sussisterebbe tra una delle imprese facenti parte dell’A. classificatasi in seconda posizione con una delle imprese facenti parte dell’A. individuata come aggiudicataria della commessa.

    5. Le norme che trovano applicazione nel casi di specie sono sostanzialmente due:

    – art. 80 comma 5 lett. m) del D.Lgs. n. 50 del 2016: prevede l’esclusione dell’operatore economico che “si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale”;

    – art. 80 comma 5 lett. f bis) del D.Lgs. n. 50 del 2016: prevede l’esclusione dell'”operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere”.

    6. Orbene, osserva il Collegio che, fino alla L. n. 166 del 2009 – che modificò l’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006 – l’orientamento prevalente in giurisprudenza era nel senso che, nel caso di una situazione di collegamento sostanziale tra due o più imprese (come nel caso in esame), l’esclusione conseguiva all’accertamento della imputabilità ad un unico centro decisionale di cui occorreva fornire prova anche mediante ricorsi a indici indiziari purché gravi, precisi e concordanti, idonei comunque ad ingenerare il sospetto che l’intesa tra i partecipanti potesse pregiudicare l’imparzialità e la regolarità della gara. La L. n. 166 del 2009 stabilì che sono legittimamente esclusi i concorrenti che si trovino rispetto ad altro partecipante in una situazione di controllo ex art. 2359 c.c. o in qualsiasi relazione di fatto ove la stessa comporti che le offerte siano riconducibili ad un unico centro decisionale (la norma viene oggi sostanzialmente riprodotta nel nuovo testo recato dall’art. 80 D.Lgs. n. 50 del 2016). La novella normativa ha inteso conformare l’ordinamento interno ai principi comunitari che condizionano l’esclusione delle offerte ad una concreta verifica – caso per caso – dell’eventuale influenza sulle rispettive offerte, ed in particolare alla sentenza C.G.E. 19/5/2009, C-538/07, con la quale la Corte di Giustizia della Comunità europea ha stabilito che “Il diritto comunitario osta ad una disposizione nazionale che, pur perseguendo gli obiettivi legittimi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza nell’ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, stabilisca un divieto assoluto, a carico di imprese tra le quali sussista un rapporto di controllo o che siano tra loro collegate, di partecipare in modo simultaneo e concorrente ad una medesima gara d’appalto, senza lasciare loro la possibilità di dimostrare che il rapporto suddetto non ha influito sul loro rispettivo comportamento nell’ambito di tale gara”.

    Questa pronuncia ha imposto la necessità di accertare in concreto se la situazione di controllo o collegamento abbia influito sul comportamento delle imprese in gara; ha posto a carico della stazione appaltante l’onere di verificare l’effettiva influenza sulla formulazione delle offerte; ha lasciato alle imprese la possibilità di dimostrare l’insussistenza di rischi e pregiudizi nello svolgimento della selezione. Segnatamente, la citata sentenza – che ha rappresentato la base per la riforma nazionale dello stesso anno – ha ritenuto incompatibile con i principi di diritto comunitario la previgente norma che vietava in modo assoluto la partecipazione alla medesima gara di imprese in relazione di controllo, considerando tale automatismo impeditivo della libera concorrenza e violativo del principio di proporzionalità. Nell’affermare l’inopportunità di comminare una esclusione automatica sulla base di una presunzione di “inquinamento”, tale sentenza ha imposto la necessità di accertare in concreto se la situazione di controllo o collegamento abbia influito sul comportamento delle imprese nella gara. Ciò significa porre in capo alla stazione appaltante l’onere di verificare l’effettiva influenza sulla formulazione delle offerte, lasciando alle imprese la possibilità di dimostrare l’insussistenza di rischi e pregiudizi nello svolgimento della selezione. Pur in presenza di un accordo tra i concorrenti, si richiede cioè la prova che il collegamento tra gli stessi sia idoneo a mettere in pericolo il bene tutelato dalla norma (in tal senso, ex plurimis: C. di St. 69/2019; TAR Lazio n. 795/2018).

    Orbene, nella fattispecie in esame l’accertamento della sussistenza di un collegamento tra le imprese partecipanti e la valutazione in concreto dell’effettiva influenza della situazione di controllo o collegamento sul comportamento delle imprese nella gara non sono mai state effettuate, come si evince da una attenta lettura dei verbali e dei provvedimenti di gara, avendo le A. concorrenti omesso ogni comunicazione in tal senso.

    Invero, come dichiarato dalla difesa dell’Amministrazione, “la relazione di fatto sopra descritta tra i sig.ri M., madre, ed i sig.ri F., figli, è emersa solo dall’esame dello stato civile compiuto dal ricorrente. Detto rapporto di parentela non è rilevabile né dal documento di gara unico europeo (DGUE) né dagli altri documenti amministrativi prodotti dai concorrenti … il seggio di gara, dal controllo formale delle dichiarazioni sui requisiti, proprio della fase di ammissione alla gara, non era, quindi, in condizioni di evincere la presunta posizione di controllo di fatto sostenuta dal ricorrente”.

    In disparte ogni considerazione in ordine al se, nel caso concreto, la situazione di controllo o la relazione di fatto comporti che le offerte siano effettivamente imputabili ad un unico centro decisionale – circostanza che tuttavia sembrerebbe ricorrere, atteso che la comunanza degli organi di vertice fra le imprese partecipanti alla procedura selettiva per cui è causa costituisce elemento che, per la sua consistenza e gravità, può considerarsi idoneo e sufficiente, anche di per sé solo, a denunciare l’esistenza di una relazione di fatto tra i concorrenti interessati, tale da far ritenere che le rispettive offerte potessero provenire da un unico centro decisionale (con potenziale violazione dei principi di segretezza delle offerte e di par condicio fra i concorrenti) (si veda in tal senso: TAR Lazio n. 795/2018) – ritiene comunque il Collegio che sia stata violata la previsione di cui all’art. 80 comma 5 lett. f bis) D.Lgs. n. 50 del 2016.

    Invero, come pacificamente ritenuto in giurisprudenza (da ultimo, TAR Milano n. n. 883/2019), nelle procedure di gara ad evidenza pubblica, preordinate all’affidamento di un appalto pubblico, l’omessa dichiarazione da parte del concorrente di tutte le fattispecie comprese nell’ art. 80, co. 5 del D.Lgs. n. 50 del 2016, ne comporta l’esclusione dalla gara, essendo impedito alla stazione appaltante di valutare la gravità delle precedenti condotte.

    Si osserva in proposito che “L’ art. 80, D.Lgs. n. 50 del 2016 prevede cause di esclusione dalla gara, obbligatorie o facoltative, fondate sul presupposto che l’operatore economico non dichiari, o dichiari falsamente, alcune condizioni o presupposti specificamente indicati ai commi 1, 2, 4 e 5. La previsione delle cause di esclusione per mancata dichiarazione (o falsa dichiarazione) presuppone, dunque, l’emersione, in capo all’operatore economico, di determinati obblighi dichiarativi, il cui contenuto si definisce e si modella alla luce proprio delle citate cause di esclusione. Il legislatore pretende, dunque, dall’operatore economico che partecipa ad una gara pubblica una serie di informazioni per valutarne l’affidabilità morale e professionale. Si tratta di un’applicazione dei principi di buona fede e correttezza che da tempo sono entrati nel tessuto connettivo dell’ordinamento giuridico e che fanno dell’obbligo di buona fede oggettiva un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica” (ex multis: TAR Milano n. 598/2019).

    L’omessa dichiarazione e la dichiarazione non veritiera sono sanzionate dal predetto art. 80 in linea generale, in quanto rilevano nella prospettiva dell’affidabilità del futuro contraente, a prescindere da considerazioni su fondatezza, gravità e pertinenza degli episodi non dichiarati. La sanzione della reticenza è funzionale all’affermazione dei principi di lealtà ed affidabilità, in una parola, della correttezza dell’aspirante contraente, che permea la procedura di formazione dei contratti pubblici ed i rapporti con la stazione appaltante, come indirettamente inferibile anche dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016 (in tal senso: C. di St. n. 6529/2018).

    Il concorrente ha, dunque, l’onere di dichiarare tutte le circostanze, anche solo astrattamente e/o potenzialmente idonee a configurare un’ipotesi di illecito professionale, al fine di consentire alla stazione appaltante, unica titolare del potere di valutazione, di compiere i necessari approfondimenti.

    Applicando le norme e i principi giurisprudenziali alla fattispecie in esame, deve essere rilevato che il concorrente ha omesso di dichiarare che: la sig.ra F.M. è madre dei germani F.; il sig. F.P.D. è domiciliato in T. alla Via per M. F. Km 5.500, ove è collocata la residenza della madre; nella visura camerale della S&C è indicata come “impresa di riferimento” la società “Impresa V.F. srls”; la visura camerale della S&C riporta la sede dell’unità locale alla Via per M. F. 5950, Taranto, coincidente con la sede dell’unità locale della ditta F.V., nonché con la sede legale della M. srl.

    Trattasi di elementi di per sé idonei e sufficienti per ritenere provata la sussistenza di quella relazione di fatto che potrebbe di per sé determinare che le offerte siano effettivamente imputabili ad un unico centro decisionale e che avrebbe dovuto essere accertata in concreto dalla Stazione appaltante.

    Detti elementi di fatto – di per sé idonei e sufficienti per ritenere provata la sussistenza di quella relazione di fatto che potrebbe determinare che le offerte siano effettivamente imputabili ad un unico centro decisionale – dovevano necessariamente essere portati alla conoscenza della Stazione appaltante, per permetterle di accertare in concreto se la sussistenza della situazione di controllo o di collegamento avesse influito sul comportamento delle imprese in gara, verificandone l’effettiva influenza sulla formulazione delle offerte, senza che il concorrente potesse in alcun modo filtrare selettivamente le informazioni da rendere in sede di gara oggettivamente rilevanti.

    Peraltro, anche il DGUE, ai fini della partecipazione alla gara, prescriveva espressamente di dichiarare se il concorrente “si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale”.

    7. Per le ragioni sopra esposte, attesa l’omissione della dichiarazione di cui all’art. 80 comma 5 D.Lgs. n. 50 del 2016, il ricorso introduttivo del presente giudizio merita accoglimento.

    Ne consegue l’annullamento degli atti impugnati.

    8. Si procede con lo scrutinio del ricorso incidentale proposto dalla C.I.\ s.r.l. con atto notificato in data 15 luglio 2019.

    Con il primo motivo, è stata censurata la mancata esclusione del ricorrente principale per inidoneità dell’offerta tecnica.

    Lamenta l’aggiudicataria che l’ammissione della C. sarebbe viziata da una travisata valutazione degli elementi dell’offerta tecnica, la cui erronea ponderazione avrebbe determinato l’apparente, ma non effettivo, superamento della soglia di sbarramento stabilita negli atti di gara.

    In particolare, sarebbe stata “travisata” dalla Commissione la prevista la sostituzione della pavimentazione architettonica di progetto con una pavimentazione in pietra di Trani bocciardato, che introdurrebbe una soluzione migliorativa “condizionata dal futuro ed incerto ottenimento della imprescindibile autorizzazione della competente Soprintendenza”.

    Parimenti non sarebbe stata correttamente valutata la “specializzazione ed esperienza del direttore tecnico e del responsabile tecnico di cantiere”, laddove l’ingegnere indicato da C. sarebbe sprovvisto dell’abilitazione per assumere l’incarico assegnatogli.

    Infine, la CO.GE.A. lamenta la illegittimità della valutazione dell’offerta tecnica di C. con riferimento al criterio “P8” “Organizzazione dei mezzi e del personale”.

    La censura è inammissibile oltre che infondata.

    Rileva, innanzitutto, il Collegio che, secondo orientamento giurisprudenziale pacifico, nelle gare di appalto che prevedono il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione di un’ampia discrezionalità tecnica, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta; pertanto, laddove i criteri di valutazione si presentino dettagliati per ottenere una pronuncia del giudice amministrativo sulla loro legittima applicazione ad opera della Commissione di gara, occorre, viepiù evidenziarne la manifesta incongruità (TAR Lecce n. 187/2019; TAR Lazio 3331/2018; TAR Lazio 11322/2017; C. di St. 2602/2018; C. di St. 5145/2017).

    Nel merito, la doglianza si palesa comunque infondata.

    Con riguardo alla sostituzione della pavimentazione architettonica, il concorrente ha proposto di utilizzare un materiale di pregio, le lastre di Trani bocciardate, migliore di quello a base di gara, che il progettista ha già usato come rivestimento delle sedute nello stesso campo n.36, e per il quale la Soprintendenza ha già espresso proprio parere favorevole. Inoltre, la prescrizione della soprintendenza si riferisce al colore e alla natura dell’inerte da utilizzare (calcareo di colore chiaro) rispetto a quello indicato nel progetto esecutivo a base di gara (pavimentazione architettonica con ghiaia colorata a vista). Pertanto la commissione ha considerato la proposta della C. (pavimentazione in pietra calcarea di trani bocciardata) equivalente a quella della prescrizione della soprintendenza sia nella natura “calcarea” sia nel colore “chiaro”.

    In relazione alla “specializzazione del direttore tecnico e del responsabile tecnico di cantiere”, la Commissione ha ritenuto qualificato il Responsabile Tecnico individuato dall’Impresa in quanto il D.P.R. n. 207 del 2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, al comma 2 dell’art. 87 rubricato Direzione tecnica recita “I soggetti ai quali viene affidato l’incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra; …”, senza alcun riferimento al Settore di iscrizione all’Albo di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 328 del 2001.

    Infine, con riferimento al travisamento della valutazione dell’Organizzazione dei mezzi e del personale – che sarebbe inficiata dalla presenza nell’organigramma del direttore di cantiere sprovvisto della abilitazione professionale richiesta dalla lex specialis, la Commissione ha ritenuto qualificato il Responsabile Tecnico individuato dall’Impresa per le stesse motivazioni di cui al punto precedente.

    La censura, conseguentemente, non può essere ritenuta meritevole di accoglimento.

    9. Né può essere condiviso il secondo motivo, con il quale la ricorrente in via incidentale deduce che la ricorrente principale avrebbe violato le inequivoche prescrizioni degli atti indittivi, in quanto l’offerta economica della C. risulterebbe non specularmente corrispondente al contenuto dell’offerta tecnica e, quindi, radicalmente incompleta.

    Invero, si osserva che l’offerta economica della C. è “completa” in quanto la “lista delle lavorazioni” fornita dalla stazione appaltante è stata presentata debitamente compilata, atteso che in calce alla stessa sono state indicate le lavorazioni significative aggiuntive, come previsto dal chiarimento n.4 della stazione appaltante.

    Invero, le voci migliorative omesse dalla ricorrente principale nell’offerta economica, pur se puntualmente indicate nell’offerta tecnica, sono state ritenute dalla Commissione giudicatrice non essenziali in quanto non modificative/integrative del progetto esecutivo.

    Conseguentemente, anche il secondo motivo del ricorso incidentale deve essere respinto.

    10. Alla luce delle superiori considerazioni, il Collegio accoglie il ricorso principale e, per l’effetto, annulla i provvedimenti gravati.

    Respinge altresì il ricorso incidentale perché infondato.

    11. La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti: accoglie il ricorso principale e, per l’effetto, annulla i provvedimenti gravati; respinge il ricorso incidentale.

    Spese compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2019 con l’intervento dei magistrati:

    Antonio Pasca, Presidente

    Patrizia Moro, Consigliere

    Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore

    in risposta a: Operazione coinvolgimento. #1028

    Palma Guglielmo
    Partecipante

    Ritengo interessanti le modalità descritte da Francesco per il coinvolgimento di tutto il personale e del vertice politico nella formazione del Piano Anticorruzione. Ugualmente interessante la creazione di una piattaforma su internet per la creazione di una rete tra i dipendenti in materia di trasparenza e prevenzione alla corruzione.
    Anche Francesco dà il giusto risalto alla formazione dei dipendenti, aspetto ritenuto molto importante in molti piani creativi proposti, che viene però trascurata dalle amministrazione per la mancanza delle risorse finanziarie necessarie.

    in risposta a: Cambiamo il nostro futuro #1027

    Palma Guglielmo
    Partecipante

    Ho notato che Davide e gli altri dipendenti del Ministero della Difesa hanno lamentato la presenza di un unico Responsabile PCT nazionale e l’assenza di RPC territoriale per ogni ente dislocato sul territorio come sarebbe stato più giusto. Si tratta di un grosso problema e ho dei dubbi sulla sua correttezza. Mi piace l’idea di creare una rete di RPCT ma ritengo insufficiente l’incentivo di 150 euro; si tratta di una cifra modesta rispetto alle responsabilità che derivano da tale ruolo


    Palma Guglielmo
    Partecipante

    Ho trovato originale la proposta di costituzione di un comitato tecnico tra i dipendenti della Centrale di Committenza e i Referenti dei Comuni. Questo strumento permetterebbe di mettere in atto delle strategie di gara veramente efficaci con tutti i conseguenti benefici ben evidenziati da Ilaria.
    Condivido i problemi connessi alla formazione del personale e agli incentivi di carriera. Purtroppo la mia esperienza lavorativa mi ha reso un po’ scettica ritenendo addirittura controproducenti i sistemi di valutazione della performance, che nella realtà hanno determinato o un appiattimento verso l’alto con valutazioni surreali o contrasti feroci tra i dipendenti per le valutazioni più realistiche

    in risposta a: UN PIANO PER UNO NON FA MALE A NESSUNO #1025

    Palma Guglielmo
    Partecipante

    Ritengo interessante la costituzione di una rete tra tutti i responsabili per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, presieduta dal Responsabile Nazionale, con l’obiettivo di condividere problemi, idee e soluzioni per migliorare continuamente ogni singolo Piano.
    Ugualmente interessante è la costituzione di una piattaforma online per la condivisione in tempo reale, con tutta la rete, di tutti gli aggiornamenti che si intenda adottare.

    in risposta a: Stop Corruzione #1024

    Palma Guglielmo
    Partecipante

    Ritengo che l’azione di diffondere attraverso comunicazioni e-mail periodiche rivolte a tutti i dipendenti dei vari enti pubblici informazioni sui comportamenti che possono costituire i reati sia una buona idea. Molti dipendenti non sanno che certi comportamenti che ritengono innocui integrano delle fattispecie di reato (ad es. l’uso privato del telefono dell’ufficio integra il reato di peculato).
    Per quanto riguarda le sanzioni disciplinari occorre una ferma volontà dell’amministrazione di punire i dipendenti scorretti mentre l’atteggiamento più diffuso è quello della clemenza.

    in risposta a: Il Dipendente Unito e la poca conoscenza del PTPCT #1023

    Palma Guglielmo
    Partecipante

    Anche io ritengo che la creazione di una struttura interna di controllo sia utile per individuare le inefficienze e le eventuali disfunzioni, non necessariamente imputabili ad un atteggiamento colpevole dei dipendenti. Occorre però che la sua costituzione sia accompagnata dalla volontà dell’organo di vertice di dotarlo dei poteri necessari per svolgere al meglio i propri compiti.


    Palma Guglielmo
    Partecipante

    L’azione 3, cioè fissare riunioni periodiche con il personale, secondo me potrebbe costituire un utile strumento per motivare il personale che si sentirebbe preso in considerazione e parte di un progetto di cui è protagonista e non semplice esecutore.
    Sulle autodichiarazioni dei rapporti di collaborazione non vi è già un obbligo in tal senso? Non viene rispettato?

    in risposta a: "La migliore prevenzione è la formazione" #1019

    Palma Guglielmo
    Partecipante

    Si parla da molto tempo nel nostro ordinamento di riforma del sistema di reclutamento dei dipendenti pubblici perché si è consapevoli dell’inadeguatezza di quello attuale. Ma non si è riusciti a individuare un modello volto alla selezione di dipendenti in possesso delle soft skills molto richieste nel settore privato (capacità di leadership, lavorare in gruppo, transazione, etc). La questione si scontra con la necessità di garantire procedure di selezione imparziali e trasparenti mentre il giudizio sulle qualità personali è inevitabilmente soggettivo, non sindacabile dal giudice. Mi risulta difficile pensare a un sistema di reclutamento che coniughi le due esigenze (imparzialità e capacità personali). Il Presidente della SNA in un convegno di un paio di anni fa aveva proposto l’inserimento tra le prove concorsuali di un colloquio con lo psicologo ma secondo me anche questa prova può prestarsi ad abusi.
    Ritengo che sia una buona cosa la formazione del personale sulla materia dell’anticorruzione tuttavia penso che il senso civico degli aspiranti dipendenti pubblici non dipenda dalla conoscenza della normativa di prevenzione della corruzione

    in risposta a: La corruzione legale #1017

    Palma Guglielmo
    Partecipante

    Il piano proposto da Elena mette ben in evidenza i rischi di maladministration sottesi alle procedure in deroga, giustificate formalmente da ragioni di urgenza, dietro alle quali però si nasconde l’incapacità delle amministrazioni di un’attenta programmazione e progettazione delle gare.
    Condivido l’idea di un controllo esterno per la verifica dei presupposti previsti dalla legge per le procedure in deroga.

    Ritengo più difficile l’idea di una lex specialis tipo per tutte le gare. Ogni bando di gara viene disegnato in base all’oggetto dell’appalto e alle specifiche e contingenti esigenze della stazione appaltante. Ritengo utile l’introduzione di un numero elevato di criteri oggettivi per la valutazione delle offerte tecniche in modo da ridurre la discrezionalità delle commissioni di gara. Ma ciò non è sempre possibile.

    in risposta a: Controlliamo tutti, controlliamo meglio #1016

    Palma Guglielmo
    Partecipante

    Il piano anticorruzione proposto da Salvatore mette ben in evidenza il rischio corruzione che si annida soprattutto in due fasi del ciclo dei contratti pubblici, quello della programmazione e quello dell’esecuzione. Per quanto riguarda la fase della programmazione, viene proposta una soluzione originale, quella di creare un “albo dei progettisti” dal quale estrarre, di volta in volta, il personale interno a cui affidare la fase di progettazione, un po’ come l’albo dei commissari di gara, proponendo di scegliere quelli più distanti geograficamente. Questa soluzione potrebbe comportare maggiori costi legati alla missione dei progettisti. Non sono così sicura che questo strumento eviterebbe il contatto con le imprese fornitrici. visto che in genere i rapporti con le imprese nascono dall’esigenza di acquisire informazioni utili per la progettazione del bando di gara. Sarebbe forse utile accompagnare tale contatto dalle opportune cautele di imparzialità e di tutela della concorrenza.
    Parimenti la fase di esecuzione evidenzia gravi situazioni di inefficienza a causa del mancato controllo sull’esecuzione. Si ritiene che la tracciabilità proposta da Salvatore non sempre sia fattibile soprattutto con riferimento ai servizi per i quali sarebbe opportuno un controllo diretto. Come si fa a tracciare un addetto alle pulizie? si rischia di violare le norme a tutela del lavoratore (statuto dei lavoratori)
    Ho trovato curioso il fatto che nel ministero della difesa venga nominato un rup per ogni fase di gara. Non pensavo si potesse fare.

    in risposta a: AMMINISTRARE "in" TRASPARENZA #1015

    Palma Guglielmo
    Partecipante

    Il piano di Diego appare estremamente pratico ed è evidentemente frutto dell’ampia esperienza lavorativa maturata in ambito comunale. La corretta programmazione come strumento di efficienza e di efficacia rispetto ai bisogni della collettività di riferimento è estremamente utile. Si dovrebbe pensare, soprattutto nelle grandi realtà, per il coinvolgimento dei cittadini, a forme di pubblicità più ampie di quelle che normalmente vengono utilizzate e che di fatto vedono la partecipazione di un numero limitato di cittadini. Allo stesso per non disperdere i contributi dei cittadini sarebbe opportuno creare degli organismi ad hoc in grado di convogliare i fabbisogni della collettività

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